Segui QdM Notizie

il parere dell’esperto

FISCALISTÀ AUTO E FISCO – IMPRESE E PROFESSIONISTI

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

FISCALISTÀ / AUTO E FISCO – IMPRESE E PROFESSIONISTI

La detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi delle auto rappresentano un tema che spesso influenza la scelta dell’acquirente, sia che esso sia un’impresa o un professionista.
Si ricorda che, ai fini della deducibilità fiscale, i veicoli utilizzati dalle imprese possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
– veicoli a deducibilità integrale: sono integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico (art. 164, co. 1, lett. a) TUIR);
– veicoli a deducibilità limitata: sono parzialmente deducibili, nella misura del 20% del loro ammontare annuo, le quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai veicoli utilizzati in via “non esclusiva” per l’attività d’impresa. Oltre al limite della percentuale di deducibilità, tale tipologia di spese ha un limite di costo massimo fissato a 18.075,99 euro (art. 164, co. 1, lett. b) del TUIR);
– veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: sono deducibili nella misura del 70% (senza alcun limite quantitativo) le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, co. 1, lett. b-bis) del TUIR).
Per quanto riguarda gli agenti di commercio e i professionisti valgono le seguenti regole: i primi deducono le spese all’80% (anziché al 20%) e hanno un tetto massimo di spesa di 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro), i secondi deducono le spese applicando gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese.
La norma che stabilisce la detraibilità dell’IVA sugli acquisti di veicoli stradali è l’art. 19-bis 1 del DPR 633/72, ovvero:
• 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo;
• 100% dell’IVA per i veicoli ad uso esclusivo.
Anche l’IVA sulle spese relative ai veicoli, ad esempio manutenzioni, riparazioni, custodia, nonché acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione del veicolo.
Si precisa che la limitazione non opera per i veicoli ad uso esclusivo dell’attività del soggetto passivo, il quale ha la possibilità di portare integralmente in detrazione l’IVA fermo restando, in tal caso, l’onere probatorio dell’inerenza totale.

Michele Paolucci dottore commercialista

News