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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA MANTENIMENTO DEI FIGLI: IL NUOVO ART. 570 BIS C.P.

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

L’avvocato Nicoletta Cardinali tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona

 

 

 

MANTENIMENTO DEI FIGLI: IL NUOVO ART. 570 BIS C.P.

 

Il 06 aprile 2018 è entrato in vigore l’applicazione del nuovo articolo relativo all’obbligo di assistenza familiare, il 570 bis c.p.: “Le pene previste dall’art 570 c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli

È previsto, dunque, il carcere sino ad un anno o la multa sino ad € 1.032,00 per l’ex coniuge che omette il pagamento di quanto stabilito in sede di separazione o di divorzio in favore del’altro coniuge o dei figli.

L’intento del legislatore era quello di riordinare la materia in un’unica norma (l’introduzione della nuova fattispecie di reato ha comportato l’abrogazione di due norme speciali, l’art. 12 sexies Legge sul Divorzio e l’art. 3 L. 54/20069) nonché ampliare le tutele previste dall’art. 570 c.p., il quale prevede, genericamente, una responsabilità penale per chi faccia mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa

Il nuovo articolo fa riferimento esplicitamente al coniuge, inserendo all’interno dell’omissione, rilevante penalmente, tutti gli obblighi di corresponsione di qualsivoglia tipologia e natura dovuti in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero nell’ipotesi di violazioni di natura economica in materia di separazione dei coniugi o di affidamento condiviso dei figli.

La problematica maggiore è che la nuova norma nulla prevede in caso di unioni civili o di patti di convivenza né ha chiarito se integri il reato ex art. 570 bis c.p. il genitore che non versi la propria quota di spese straordinarie.

Ci si augura, pertanto, che la Suprema Corte di Cassazione possa far chiarezza su questi aspetti alquanto controversi della nuova norma, stante anche la delicatezza della materia in oggetto.

Già con la sent. n. 11635 del 14 marzo 2018, gli Ermellini sono intervenuti sul mancato mantenimento ai figli, escludendo il reato laddove l’inadempimento risulti sporadico

“Quanto alla configurabilità del reato previsto dall’art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento, questa Suprema Corte ha invece affermato che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo inoltre conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludersi ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (tra le tante, Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, P. A, Rv. 270326)”.

Pronuncia fondamentale per tutelare tutti quei genitori che sono tenuti a versare il mantenimento e che non vi riescono non per colpa loro ma a causa di situazioni negative in ambito lavorativo o che comunque pregiudicano il loro stesso sostentamento.

Avvocato Nicoletta Cardinalistudio legale

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