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Cronaca

JESI TEMPERATURE IN RIBASSO, NORME E REGOLE DELLE POLITICHE ENERGETICHE

JESI, 3 febbraio 2018 – Il repentino abbassamento della temperatura, dopo giornate tutto sommato gradevoli se si considera che siamo in inverno, può avere indotto qualcuno ad aumentare le ore di accensione degli impianti di riscaldamento, quando non all’aumento della temperatura negli ambienti in cui si vive.

A tal proposito ricordiamo alcune norme emesse dagli organismi statali e fatti propri dai singoli Comuni in materia di “Tutela ambientale e politiche energetiche”.

Tra le tante direttive impartite a livello locale vogliamo ricordare i contenuti dell’Ordinanza numero 105 del 25 ottobre 2016, mai abrogata. Tale Ordinanza mira alla “riduzione delle polveri sottili in aria ambiente”,  le famigerate PM10 e PM 2,5 ndr e la “riduzione periodo di riscaldamento e riduzione delle temperature negli edifici”.

Relativamente all’abbattimento delle polveri sottili l’ordinanza contiene il “divieto di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale”; tale divieto insiste “sull’intero territorio comunale” e dunque anche nelle campagne dove, non di rado, c’è chi brucia potature di alberi o piante fruttifere.  Tale divieto è operativo dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° di ottobre al 31 dicembre, nel periodo, cioè, in cui si effettuano lavori in campagna o quando le temperature scendono di molto rispetto a quelle normalmente sopportate dall’uomo.

Limitazioni interessano anche il riscaldamento domestico nel periodo che va dal 1° novembre al 15 aprile (salvo eventuali prolungamenti conseguenti l’anomalia della stagione primaverile); in questo arco di tempo il periodo di accensione dei termosifoni è di 8 (otto) ore giornaliere. Tale limitazione non riguarda i locali di cura dei cittadini (ospedali, case di cura, luoghi deputati a ricovero e cura di bambini e anziani, scuole ed asili); stessa deroga per gli alberghi, le pensioni e strutture similari. Anche le piscine, le saune e strutture simili non sono tenute al rispetto delle 8 ore di accensione degli impianti di riscaldamento, così come quelle “strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es. centrali operative di Forze dell’Ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc.)”.

Oltre alla durate di funzionamento degli impianti esiste un’altra limitazione importante, è quella della temperatura massima nei locali che non deve superare i 19 gradi “con tolleranza di + 2°C; tale limite riguarda sia gli ambienti domestici, così come quelli destinati ad uffici, attività ricreative, associative o di culto, edifici destinati ad attività commerciale e assimilabili, oltre a quelli dove si pratica attività sportiva.

s.b.

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