Attualità
CINGOLI Petardi e botti vietati dal 29 dicembre al 6 gennaio
28 Dicembre 2021
L’ordinanza sindacale non riguarda i fuochi d’artificio omologati dal ministero dell’Interno, sanzioni da 25 a 500 euro
CINGOLI, 28 dicembre 2021 – Anche quest’anno il Comune di Cingoli vieta petardi e botti nei luoghi pubblici in occasione delle celebrazioni di fine anno da domani mercoledì 29 dicembre a giovedì 6 gennaio.
E’ quanto deciso dal sindaco Michele Vittori nell’ordinanza 134 del 21 dicembre. Restano permessi, comunque, i fuochi d’artificio omologati dal ministero dell’Interno.
Il divieto riguarda i luoghi pubblici e aperti al pubblico, dove transitano e sono presenti persone o animali, i locali commerciali, gli interni e le immediate pertinenze delle scuole, dell’ospedale, della Casa di riposo e del ricovero di animali. Non si possono esplodere botti in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, che possano procurare ricadute degli effetti pirotecnici, mentre dalle ore 17 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio non si possono esplodere colpi d’arma da fuoco di qualunque tipo.
L’ordinanza vieta anche la vendita in forma ambulante e la cessione ai minorenni dei fuochi d’artificio della categoria IV e V, compresi anche gli ex fuochi di vendita libera.
“Le violazioni alle suddette prescrizioni – si legge nell’ordinanza -, ove il fatto non costituisca ipotesi di reato, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. I trasgressori saranno, inoltre, deferiti all’Autorità Giudiziaria per la violazione degli articoli 650 e 703 del codice penale e articolo 17, comma 2 del T.U.L.P.S.”.
L’ordinanza è stata pubblicata nell’Albo Pretorio e inserita nel sito internet del Comune di Cingoli, mentre una copia dell’atto è stata trasmessa alla Questura di Macerata, alle locali Stazioni dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, alla Polizia Locale, agli agenti e agli ufficiali di pubblica sicurezza. Si può ricorrere al Tar delle Marche contro l’ordinanza entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza.
Giacomo Grasselli
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