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il parere dell’esperto

FISCALITÀ ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La rubrica “Il parere dell’esperto” è uno spazio affidato a persone specializzate su argomenti di comune interesse

 

 

Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

Annullamento delle cartelle esattoriali

Quando si riceve una cartella esattoriale è consigliabile verificare con attenzione le pretese di pagamento in quanto, se ne ricorrono i presupposti, è possibile chiederne l’annullamento.

Se, infatti, la richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell’avviso inviato dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (ex Equitalia) non è effettivamente dovuta, è possibile chiederne ed ottenerne l’annullamento direttamente all’ente creditore, al giudice, oppure inviare una richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia stessa che farà da tramite con l’ente creditore interessato per l’annullamento.

Poiché l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha il mero compito di riscuotere mentre la richiesta di pagamento vera e propria arriva dagli enti pubblici creditori (INPS, Agenzia delle entrate, Comuni, ecc.), l’annullamento dovrà essere richiesto direttamente all’ente creditore a cui è riferito il tributo.

La richiesta da rivolgere all’ente è la cosiddetta “istanza di annullamento in autotutela” con la quale, in pratica, si richiede all’ente pubblico creditore di correggere il proprio errore. Se l’ente annullerà in tutto o in parte il debito, invierà all’Agenzia il cosiddetto “sgravio”, cioè l’ordine di cancellare quel tributo dalla cartella. Se invece l’Agenzia non riceve dall’ente lo sgravio è obbligata per legge a procedere con la riscossione. Non è previsto un termine per presentare la domanda, ma è sempre consigliabile agire con tempestività.

I casi più frequenti in cui è possibile attivare con successo il procedimento di autotutela derivano da errori di persona, errori di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione dei versamenti eseguiti, sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi precedentemente negati, ecc.

In alcuni casi specifici previsti dalla legge, è possibile anche chiedere direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione della cartella e attendere l’esito delle verifiche dell’ente creditore.

Per chiedere di annullare in tutto o in parte il debito presente nella cartella, inoltre, è possibile fare ricorso all’autorità giudiziaria competente: se il giudice accoglie il riscorso, l’ente dovrà annullare il debito. Se dovesse capitare che l’ente non si adegui alla decisione della sentenza, è possibile far valere le proprie ragioni ricorrendo direttamente al giudice e iniziare il cosiddetto “giudizio di ottemperanza”: si tratta di un ulteriore ricorso per ottenere che l’ente applichi quanto già deciso da altro giudice.

Per segnalare qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile comunque rivolgersi al Garante del contribuente con richiesta scritta in carta libera.

Michele Paolucci

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