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il parere dell’esperto

FISCALITÀ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall’imposta sul reddito delle società (Ires). In particolare, i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali); gli inquilini; i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

L’importo da portare in detrazione dalle imposte può variare dal 50% al 85% della spesa in base alle caratteristiche dell’intervento. Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. In generale, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Da segnalare che se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore, ovvero dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Michele Paolucci dottore commercialista

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