Segui QdM Notizie

il parere dell’esperto

FISCALITÀ “SALDO E STRALCIO” DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La rubrica “Il parere dell’esperto” è uno spazio affidato a persone specializzate su argomenti di comune interesse

 

 

Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale

“Saldo e Stralcio” delle cartelle esattoriali

 

La “Legge di Bilancio 2019” ha introdotto, per le persone fisiche in difficoltà economica, il cosiddetto “Saldo e stralcio”, ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Rientrano, in particolare, in questa sorta di condono, i carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che si trovano in una situazione di difficoltà economica comprovata, i quali si ritrovano a poter estinguere il proprio debito pagando una quota ridotta del debito complessivo; chi intende aderire al “Saldo e stralcio” deve verificare la propria situazione economico/patrimoniale misurata dall’ISEE del proprio nucleo familiare. In particolare, la quota agevolata per il pagamento è così differenziata:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Le persone fisiche che vogliono aderire al “Saldo e stralcio” possono farlo entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012; in questo caso l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

La legge prevede che Agenzia delle Entrate Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una comunicazione in cui si dettaglia l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d’interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019.

La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell’art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell’art. 3 della “rottamazione-ter”).

Michele Paolucci

[email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News