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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA IL DANNO DA LUTTO: CONVIVENZA E FIGLI NATURALI

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

L’avvocato Silvia Bugatti tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona

 

 

 

IL DANNO DA LUTTO: CONVIVENZA E FIGLI NATURALI

 

Oggi parliamo di danno da lutto e quindi da perdita della vita calandolo in un contesto di convivenza  e pertanto al di fuori della formazione sociale riconosciuta e tutelata dall’articolo 29 della Costituzione ossia  la famiglia legittima fondata sul matrimonio.

Tale tipologia di famiglia con il passare del tempo ha smesso di essere l’unico modello di riferimento in quanto, ad essa si sono affiancati altri tipi di convivenze familiari non fondate sul matrimonio e/o sull’eterogeneità dei sessi.

Ovviamente anche in una famiglia “di fatto” possono innescarsi le stesse problematiche caratterizzanti anche il modello di famiglia legittima.

Oramai dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere  che adeguate forme di tutela vadano apprestate e strutturate anche in favore delle realtà familiari  fondate sulla mera convivenza.

A tal proposito, si richiama l’articolo 2 della Costituzione il quale  riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo  sia come singolo che nelle formazioni  sociali ove si svolge la sua personalità e questo quindi ,di per sé, non esclude certo  forme di convivenza familiare non fondate sul matrimonio.

Le numerose pronunce giurisprudenziali ,  nel prendere atto di queste nuove realtà, cercano di applicare e in qualche modo adeguare, il diritto alle nuove esigenze sociali, tutelando quindi  le famiglie di fatto.

Per individuare una famiglia di fatto per esempio si richiamano sempre più frequentemente elementi quali la coabitazone , la comunanza di vita, di affetti e  di  interessi  connotati dal requisito della stabilità.

Questo consente di riconoscere e, di conseguenza applicare, anche alla famiglia di fatto,  le forme di tutela previste e disciplinate  per esempio negli articoli 2043 del Codice Civile  risarcimento per fatto illecito “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno “ e   2059 del Codice Civile danni non patrimoniali “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

Le pronunce della Corte di Cassazione ribadiscono quindi, che in materia di responsabilità civile, debba essere riconosciuto il risarcimento del danno conseguente alle lesioni  o alla morte di una persona, in favore tanto della moglie che  della convivente  “more uxorio” fornendo all’uopo la prova dell’esistenza  e della durata di una comunanza di vita , di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale  e cioè, di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche  di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale. Si veda sul punto Cassazione 8976/2005

Richiamando pronunce più recenti si veda  Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione16 giugno 2014, sentenza n. 13654  dove si afferma che “ il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo congiunto spetta non solo ai membri della famiglia legittima, ma anche a quelli della c.d. famiglia naturale, a condizione che si dimostri l’esistenza di uno stabile e duraturo legame affettivo che, per la significativa comunanza di vita e di affetti, sia equiparabile al rapporto coniugale. “

Alla luce di tali considerazioni, cosi pronunciandosi,  la Corte di Cassazione equipara la famiglia legale alla famiglia di fatto.

Per quanto concerne poi il quantum, ossia la somma che concretamente viene ad essere ripartita tra i richiamati soggetti,  si osserva che la ripartizione non avviene in modo automatico, secondo tabellari ma, saranno  i giudici di merito  a determinare in concreto gli importi, tenuto conto delle effettive sofferenze patite  in modo da rendere la somma adeguata al caso concreto.  Si veda  a sostegno  Cassazione 116/2001.

Avvocato Silvia Bugattistudio legale

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