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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA IL PROCESSO DEL LAVORO

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

L’avvocato Silvia Bugatti tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona

 

 

 

IL PROCESSO DEL LAVORO

 

Il rito del lavoro si applica alle controversie individuate dal codice civile all’articolo 409 ed è competente in via esclusiva il Tribunale in composizione monocratica e territorialmente  il Tribunale nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero, si trova l’azienda o la sua dipendenza  presso cui era addetto il lavoratore.

Il processo del lavoro differisce per molti aspetti dagli altri procedimenti in quanto ha delle singolarità volte alla tutela del soggetto più debole, che trovano riscontro in alcune caratteristiche tipiche solo del procedimento in parola.

Peculiarità del rito del lavoro è l’ esenzione per tutti gli atti, i documenti e  i provvedimenti senza limite di valore e di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa tassa o diritto di  qualsiasi specie o natura .

Il processo si svolge per lo più oralmente , gli unici atti scritti sono il ricorso introduttivo, la memoria difensiva del convenuto e la sentenza.  Il giudizio viene introdotto con ricorso che va depositato nella cancelleria del Giudice competente.  Proprio per esigenze di celerità del rito sin dal  ricorso introduttivo vanno esposti  tutti i fatti e gli elementi di diritto su cui si basa la domanda   nonché, a pena di decadenza vanno indicati i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e vanno allegati i documenti che si offrono in comunicazione.

Il Giudice di  conseguenza fissa con decreto l’udienza di discussione. A questo punto  il ricorrente, cioè il soggetto che ha introdotto il giudizio, deve notificare il ricorso e il decreto alla parte che intende chiamare in causa.

Quest’ultima, che si definisce convenuta, si costituisce in giudizio mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva dove a sua volta,  dovrà osservare precise preclusioni processuali  e prendere posizione precisa sui fatti affermati dall’attore, proporre tutte le sue difese ed indicare sempre a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi nonché, i documenti che intende depositare.

Una volta che le parti si sono regolarmente costituite in giudizio, si apre la  fase istruttoria, ossia di formazione della prova in corso di causa.

Il Giudice diversamente da quanto possibile negli altri riti, può ordinare d’ ufficio  l’assunzione di qualunque mezzo di prova anche, fuori dai limiti stabiliti dal codice civile, può disporre se lo ritiene, l’accesso sul luogo di lavoro e se ne ravvisa la necessità, esaminare i testimoni sul luogo stesso.  Sempre nell’esercizio dei suoi poteri istruttori il giudice può ordinare la comparizione delle parti per interrogarle liberamente sui fatti di causa.

L’udienza di discussione è il fulcro di tutto il procedimento, è il primo contatto tra le parti nonché la sede ove il Giudice può esperire il tentativo di conciliazione.

Terminata l’istruttoria, il processo del lavoro  si definisce come gli altri riti  con una sentenza, le cui motivazioni possono essere anche lette in udienza , tuttavia nella maggior parte dei casi, il Giudice  nel leggere il dispositivo   indica nello stesso un termine che può essere fino a 60 giorni,  nei casi di particolare complessità,  per  la stesura delle motivazioni.

Il dispositivo è il provvedimento con il quale il Giudice comunica alle parti la sua decisione cosicché,  queste ne abbiano immediata conoscenza, pur non contenendo questo le motivazioni a fondamento della decisione assunta che, verranno invece rese note solo  in sede di stesura della sentenza.

Le sentenze pronunciate all’esito del giudizio di primo grado sono provvisoriamente esecutive, tanto quelle in favore del lavoratore che, del datore di lavoro ma, con le prime si può procedere ad esecuzione forzata, sulla scorta del mero dispositivo, senza attendere quindi la pubblicazione della sentenza con la stesura  come detto, delle relative motivazioni.

Procedere ad esecuzione forzata significa che si può avviare il procedimento volto al recupero forzoso del credito, ove il debitore, non adempia spontaneamente a quanto indicato nel provvedimento giudiziale.

Con il dispositivo come detto , si può quindi iniziare la fase esecutiva per il recupero del proprio credito e questo permette un’importante riduzione del lasso temporale, che normalmente intercorre tra sentenza di primo grado ed inizio dell’esecuzione ciò, a favore dal soggetto vittorioso che, può  cosi vedere soddisfatto prima il suo credito.

Avvocato Silvia Bugattistudio legale

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