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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA LA LEGGE SUL BIOTESTAMENTO

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

L’avvocato Nicoletta Cardinali tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari  presso il Tribunale di Ancona

 

 

BIOTESTAMENTO

Dopo un lungo e travagliato iter, conclusosi proprio sul finire della legislatura, è stata approvata la Legge 219/2017 in materia di biotestamento, pubblicata in G.U. il 16 gennaio scorso.

La legge prevede, nel rispetto della Costituzione Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., la tutela al diritto alla vita, alla salute, alla dignità umana e all’autodeterminazione di ciascuna persona.

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il previo consenso libero e  informato dell’interessato.

Viene valorizzato il rapporto fiduciario tra medico e paziente cui contribuiscono l’equipe sanitaria, nell’ambito delle proprie competenze, ed i familiari del paziente ivi compresi il/la convivente o il/la partner dell’unione civile.

La legge prevede che ciascuno abbia il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute (diagnosi, prognosi, benefici e rischi di accertamenti e trattamenti, eventuali possibili alternative) e di essere informato in maniera esaustiva e con termini e modalità chiare e comprensibili.

È previsto, altresì, il diritto di rifiutare tali informazioni e di incaricare un familiare o persona di fiducia a riceverle ed esprimere l’eventuale consenso.

Rifiuto, rinuncia all’informazione e nomina di un incaricato di fiducia vanno registrati in una cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.

Il consenso informato va acquisito mediante forma scritta o videoregistrazioni.

Nel caso di persone con disabilità l’acquisizione avviene attraverso opportuni dispositivi che consentano al soggetto di esprimere la propria volontà.

Il paziente capace di intendere e agire ha il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico e trattamento sanitario indicato dal medico, sempre nelle stesse modalità di acquisizione del consenso o della rinuncia.

Ha, naturalmente, facoltà di revocare tale rifiuto in qualsiasi momento.

La legge considera trattamenti sanitari la nutrizione e l’idratazione artificiale: qualora il paziente rinunci o rifiuti trattamenti sanitari necessari per la propria sopravvivenza il medico è tenuto ad informarlo delle relative conseguenze o di possibili alternative, promuovendo ogni azione di sostegno del malato, anche in termini psicologici.

Vi è un obbligo fondamentale a carico del medico di  rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare o rinunciare ai trattamenti sanitari e ciò esclude qualsiasi responsabilità del professionista sia in ambito civile che penale.

Il medico è, comunque, tenuto ad alleviare le sofferenze del paziente attraverso un’adeguata somministrazione della terapia del dolore.

Nelle prognosi infauste a breve termine o in imminenza di morte il medico deve astenersi da qualsiasi somministrazione irragionevole, inutile e sproporzionata.

Si pone, dunque, un veto al cosiddetto accanimento terapeutico.

L’articolo 3 della presente normativa si occupa dei minori di età e degli incapaci i quali, al pari degli altri malati, hanno diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie relative alla propria salute e di esprimere la loro volontà al riguardo.

Per i minori il consenso informato è espresso o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore.

Il consenso dell’interdetto è espresso o rifiutato dal tutore mentre l’inabile potrà esprimerlo personalmente, fatto salvo che non vi sia stata la nomina di un amministratore di sostegno.

Nel caso di conflitto tra il medico che ritenga necessarie e appropriate le cure proposte e il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata o l’amministratore di sostegno, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

E’ possibile redigere le DAT, disposizione anticipate di trattamento, ove esprimere le volontà in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il rifiuto ad accertamenti diagnostici e indicare una persona di fiducia che ci rappresenti.

Le dat vanno redatte per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata e vanno consegnate all’ufficio di stato civile del comune di residenza o presso le strutture sanitarie.

Nel caso di patologie croniche e invalidanti con una prognosi infausta è data facoltà al medico e al paziente di realizzare una pianificazione condivisa delle cure.

Con il testamento biologico il legislatore ha colto l’emergere da parte dei cittadini di una nuova consapevolezza sulla propria salute e sulla volontà di prendere  decisioni di concerto con i medici ma in piena autonomia.

Avvocato Nicoletta Cardinali, studio legale

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