Segui QdM Notizie

il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA QUANDO IL CONDUCENTE RISULTA POSITIVO ALL’ALCOOLTEST

La rubrica “Il parere dell’esperto” è uno spazio affidato a persone specializzate su argomenti di comune interesse

 

Giampiero Colli, Avvocato

Quando il conducente risulta positivo all’alcooltest

Etilometro: opposizione (di natura civilistica e non penalistica) avverso il verbale di accertamento degli organi di Polizia stradale con il quale viene contestata la violazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perché il conducente risulta positivo all’alcoltest.

Il quesito che ci poniamo oggi, ed al quale da risposta la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza della VI sezione civile n. 1921 del 24/01/2019, riguarda la questione della piena attendibilità dell’accertamento conseguente all’utilizzo del c.d. etilometro, in particolare la verifica del corretto funzionamento proprio dell’etilometro al momento della rilevazione, anche con riferimento all’attestazione della sua regolare omologazione, ed a chi spetti darne la prova in sede di giudizio civile di opposizione al verbale elevato dagli organi  di Polizia Stradale.

La VI sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, nell’inquadrare complessivamente le preventive caratteristiche di cui deve essere dotato l’apparecchio dell’etilometro utilizzato dagli organi di polizia stradale in funzione della configurazione della piena attendibilità della correlata attività di accertamento, pone riferimento, in via principale, alla disciplina risultante dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379 (c.d. regolamento di esecuzione del codice della strada), dedicato alla “guida sotto l’influenza dell’alcool”.

In particolare, dai commi 5, 6, 7 e 8 di tale disposizione normativa, si desume che:

  1. a) gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità (comma 5);
  2. b) essi sono soggetti alla preventiva omologazione da parte della Direzione generale della M.T.C. che vi provvede sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicolo (c.d. CSRPAD) in modo tale da verificarne la rispondenza ai requisiti prescritti (comma 6);
  3. c) i medesimi apparecchi, prima della loro concreta utilizzazione, devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il citato CSRPAD, da cui deriva la necessità della loro sottoposizione ad una visita preventiva (comma 7) secondo le procedure stabilite dallo stesso Ministero dei Trasporti, che si risolve, in effetti, nella c.d. taratura obbligatoria annuale, il cui esito positivo deve essere annotato sul libretto dell’etilometro, con la precisazione che, in caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso (comma 8).

Questo complesso normativo deve essere, poi, raccordato con le prescrizioni relative al disciplinare tecnico richiamato dal comma 5 dell’esaminato D.P.R. n. 495 del 1992, art. 379, che venne precedentemente approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990. Esso sancisce – all’art. 4 – che ogni etilometro deve essere accompagnato dal libretto metrologico che contiene i dati identificativi dell’apparecchio misuratore (costruttore, matricola, conformità, omologazione) e la registrazione delle operazioni di controllo subite dall’apparecchio presso il Centro prove del Ministero dei trasporti. Inoltre, risulta previsto – all’art. 2, comma 2 – che gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti dall’allegato tecnico allo stesso decreto; all’art. 3, comma 2, che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente, devono essere sottoposti a verifiche e prove (secondo norme e procedure stabilite dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d’intesa con il Ministero della sanità); -all’art. 5 che i dispositivi di regolazione degli etilometri con riferimento, in particolare, a quelli di taratura dello zero e di calibrazione non possono essere accessibili agli utilizzatori e vanno protetti mediante sigilli o sistemi equivalenti: al riguardo si aggiunga che l’allegato al D.M., art. 2, comma 10, dispone che l’apparecchio deve essere dotato di dispositivo che permette di verificare se lo strumento resti calibrato. E’, poi, importante mettere in risalto come lo stesso allegato, art. 3, comma 8, (intitolato “Verifica di buon funzionamento”) stabilisca che: La verifica del buon funzionamento dello strumento comprende, in particolare: – la verifica di un numero soddisfacente di elementi interni dello strumento; – la verifica del giusto svolgimento del ciclo di misura; – la verifica della giusta calibratura. Gli strumenti devono procedere automaticamente alla verifica del buon funzionamento prima di ogni misura visualizzandone il risultato e dopo ogni misura che abbia portato ad un risultato superiore al valore massimo consentito. Il risultato della misurazione deve essere fornito soltanto dopo la verifica del buon funzionamento. Quando una anomalia, un difetto o un segnale di errore sono rilevati, particolarmente in sede di controllo di buon funzionamento, lo strumento non deve fornire un risultato che possa essere considerato valido.

Pertanto, alla luce del descritto e dettagliato coacervo normativo, è evincibile che la effettiva legittimità dell’esecuzione dell’accertamento mediante etilometro non può prescindere dall’osservanza di appositi obblighi formali, dalla cui violazione può discendere l’invalidità dell’accertamento stesso, quali, in particolare, l’attestazione – all’atto del controllo – dell’avvenuta preventiva sottoposizione dell’apparecchio alla prescritta ed aggiornata omologazione, oltre che alla indispensabile corretta calibratura (da riportare sul libretto di accompagnamento), tali da garantire l’effettivo “buon funzionamento” dell’apparecchio e, quindi, la piena attendibilità del risultato conseguito attraverso la sua regolare utilizzazione.

Da ciò deriva che il verbale di accertamento deve contenere – anche per garantire l’effettività della trasparenza dell’attività compiuta dai pubblici ufficiali – l’attestazione dei dati relativi allo svolgimento dei suddetti adempimenti in modo tale da garantire la controllabilità della legittimità della complessiva operazione di accertamento.

Ed è indubbio che l’onere della prova circa il completo assolvimento dell’espletamento della evidenziata attività preventiva strumentale ai fini della legittimità – e, quindi, della piena attendibilità – dell’accertamento non può che competere alla Pubblica Amministrazione, siccome attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria costituente oggetto del giudizio di opposizione instaurato o ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 o ai sensi dell’art. 7.

Del resto, il percorso logico e l’esito delle illustrate argomentazioni – fondate, come visto, nelle previsioni del diritto positivo – trovano supporto anche nel principio – valorizzabile in senso generale (ancorchè riferito alla legittimità o meno dell’attività di accertamento mediante lo strumento di rilevamento elettronico della velocità) – fissato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 113 del 2015, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 l’art. 45, comma 6 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Secondo il Giudice delle leggi, la disposizione censurata, così come risultante dall’interpretazione del “diritto vivente” sviluppatosi in merito (nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall’obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità), deve ritenersi contraria, infatti, con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione. In particolare, il richiamo della Corte costituzionale al canone di “razionalità pratica” è stato effettuato per affermare che “qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione”, eventualità queste che rendono intrinsecamente irragionevole l’esonero delle apparecchiature da verifiche periodiche. E’, infatti, proprio l’affidabilità dell’omologazione e la taratura di detti apparecchi a giustificare, in considerazione delle esigenze di tutela della sicurezza stradale, che le risultanze degli stessi costituiscono fonte di prova della violazione, senza che l’inerente onere probatorio (pressochè diabolico) di dimostrare il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura possa gravare sull’automobilista dando luogo ad una presunzione (quasi assoluta) in danno dello stesso. Il corretto bilanciamento – secondo il Giudice delle leggi – delle esigenze coinvolte richiede, quindi, perchè possa farsi “ragionevole affidamento” sugli apparecchi in questione (e, nel caso esaminato dai giudici della Consulta, sugli autovelox), precise garanzie in ordine alla custodia ed alla permanente funzionalità delle apparecchiature e, quindi, la sottoposizione delle stesse a “verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. L’impianto argomentativo fatto proprio dalla Corte costituzionale è opportunamente ispirato ad evidente buon senso e alla concretizzazione della tutela del generale principio di affidamento dell’utente nell’attività della P.A., tradotto in principi giuridici attraverso il canone di razionalità, enunciato e coniugato in modo chiaro allo scopo di realizzare un ragionevole bilanciamento dell’interesse a garantire un elevato livello di tutela della sicurezza, ma anche i diritti del cittadino, che non può certo rimanere esposto ad un’incontrollabile attività della P.A. per il tramite dei suoi organi accertatori, profilandosi incomprensibile ed ingiustificabile la mancata previsione di controlli periodici degli apparecchi, da cui deriva in modo consequenziale – l’obbligo per gli agenti preposti all’accertamento di attestare appositamente che le relative attività preventive siano state regolarmente compiute, secondo le prescrizioni imposte dalla legge.

Da tutto quanto sopra la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito il deriva  principio di diritto secondo cui, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata ispirata ai principi del C.d.S., gli organi di Polizia Stradale sono tenuti all’assolvimento dei predetti obblighi di preventiva verifica della regolare sottoposizione dell’apparecchio da adoperare per l’esecuzione dell’alcooltest ai prescritti adempimenti della regolare omologazione e calibratura (ovvero taratura) cui si correla l’obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione.

Avv. Giampiero Colli

giampiero.colli@libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

News