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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (M.A.P.)

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

L’avvocato Nicoletta Cardinali tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari  presso il Tribunale di Ancona

 

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA (M.A.P.)

 

L’istituto della messa alla prova per l’imputato “maggiorenne” è stato introdotto dal legislatore nel 2014. Analoga fattispecie, infatti, era già presente nel diritto minorile dal 1988.

Può essere richiesta nei procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (da sola, congiunta o alternativa ad una pena pecuniaria) o per quelli indicati dall’art. 550 co 2 c.p.p. ove l’esercizio dell’azione penale avviene con citazione diretta a giudizio, senza lo svolgimento dell’udienza preliminare.

La messa alla prova consiste nella possibilità per l’imputato di beneficiare dell’estinzione del reato attraverso l’affidamento all’U.E.P.E.(ufficio esecuzione penale esterna) e lo svolgimento di attività di volontariato presso enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e/o sanitaria, anche internazionali, operanti nel territorio nazionale.

L’imputato è, altresì, tenuto in base a quanto sancito dall’art 168 bis c.p.p. ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso nonché al risarcimento del danno causato alla persona offesa.

L’elaborazione del programma viene effettuato dall’U.E.P.E. che può imporre anche l’osservanza di determinate prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o strutture sanitarie, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare luoghi o persone.

La messa alla prova può essere richiesta dalla parte personalmente o tramite difensore munito di procura speciale (trattasi di una procura rilasciata ad hoc per compiere un determinato atto) prima della formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare o sino all’apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Viceversa nel caso di notifica all’imputato di giudizio immediato, la richiesta di messa alla prova va esperita entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato.

Nel caso di decreto penale di condanna con la richiesta di opposizione sempre nel termine di 15 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Giudice, quando reputa idoneo il programma di trattamento elaborato e ritiene che l’imputato si asterrà dalla commissione di altri reati, sospende il procedimento sino all’esito della messa alla prova.

Decorso il periodo di sospensione, acquisita la relazione conclusiva dell’U.E.P.E. che ha preso in carico l’imputato, se la prova ha avuto esito positivo dichiara l’estinzione del reato.

In caso contrario dispone la prosecuzione del processo ordinario.

L’importanza della messa alla prova è data, appunto, dalla declaratoria di estinzione del reato che estingue la punibilità in astratto ovvero interviene prima che sia pronunciata una sentenza di condanna.

Da non confondersi con l’estinzione della pena che, invece, estingue la punibilità in concreto ovvero interviene bloccando l’esecuzione di una pena già inflitta con una sentenza di condanna.

Con l’estinzione del reato a seguito di esito positivo della M.A.P. l’imputato, pertanto, eviterà una sentenza di condanna e la relativa menzione nel casellario giudiziale.

Per tali ragioni può considerarsi uno strumento vantaggioso nel caso di commissione occasionale di reati minori.

La positività della messa alla prova rileva, inoltre, anche nella finalità rieducativa della stessa: molti imputati che hanno svolto volontariato presso organizzazioni di assistenza sociale e/o sanitaria o enti pubblici hanno avuto modo di sentirsi utili alla collettività, consapevoli di riparare un danno arrecato, hanno ampliato le loro conoscenze e proseguito anche successivamente alla declaratoria di estinzione del reato.

Avvocato Nicoletta Cardinali, studio legale

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