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il parere dell’esperto

GIURISPRUDENZA TUTOR E MULTE ANNULLATE

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

 

 

L’avvocato Nicoletta Cardinali tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona

 

 

 

TUTOR E MULTE ANNULLATE

 

Il SICVE (Sistema informativo per il controllo della velocità), detto anche Safety Tutor oppure semplicemente Tutor, è un sistema, introdotto in Italia dal 2004, che permette di effettuare la misurazione della velocità media dei veicoli e, oggi, lo si può trovare non solo in autostrada ma anche nelle principali arterie delle città.

La differenza principale con l’autovelox è che, mentre quest’ultimo rileva la velocità in un dato punto, il tutor capta la velocità dell’autista in due punti e momenti diversi ovvero la porta di “entrata” e quella di “uscita”.

Il tutor è ormai diventato lo spauracchio degli automobilisti, soprattutto in autostrada, dove la guida è più fluida non dovendosi arrestare a stop, semafori, incroci o simili, ed è più facile superare il limite di 130 km/h imposto dalla legge, anche se non si dovrebbe.

Orbene, nonostante sembri uno strumento efficace, le cui risultanze appaiono difficilmente contestabili, vi sono state delle pronunce di alcuni giudici di pace in senso contrario.

Tra le tante, degne di nota sono in particolare quella del Giudice di Pace di Terracina, la n.209/2017 del 18/12/2017, e del Giudice di Pace di Firenze, la n. 672/2018 del 13/04/2018.

Il GdP di Terracina ha accolto un’opposizione a sanzione amministrativa, annullando conseguentemente la relativa multa, comminata tramite tutor, dal momento che la cartellonistica stradale recava l’indicazione della presenza di autovelox anzichè del tutor.

La motivazione della sentenza si fonda essenzialmente sull’avvertimento di cui all’art. 142 co. 6 C.d.S. in base al quale la segnalazione della presenza dei dispositivi, atti ad effettuare la rilevazione della velocità, va effettuatata tramite cartelli e dispositivi luminosi e ben visibili di modo da “orientare la condotta di guida degli utenti.

Secondo l’organo giudicante la P.A. non deve ingenerare equivoci nell’utente consistenti “nel fare affidamento sulla presenza di autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea) per, poi, accertare, invece, la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada, comportando ciò il disorientamento dell’automobilista, che sarà, così, indotto a decelerare a ridosso delle apparecchiature ed a accelerare nel tratto intermedio con conseguente modifica delle normali modalità di guida, che potrebbero causare incidenti ove il tratto di strada intermedio, come nella specie, sia altamente pericoloso (traforo-galleria Monte Giove) e rilevazione, per così dire, a tradimento

Il giudice di Pace di Firenze, invece, ha accolto l’opposizione a sanzione amministrata riguardante cinque ordinanze di rigetto della Prefettura di Firenze dei rispettivi ricorsi proposti da una ditta, al cui dipendente erano state contestate le infrazioni commesse lungo l’A1 Milano Napoli, Barberino del Mugello, in un tratto ove era previsto il limite di 80 km/h.

Così recita la motivazione della sentenza: “per l’ipotesi di superamento, con o senza soluzione di continuità, del limite massimo di velocità in un tratto autostradale, ai fini del puntuale rispetto della normativa, il relativo verbale dovrebbe contenere, a pena di nullità, non soltanto l’indicazione della lunghezza del percorso controllato, del tempo complessivo di percorrenza impiegato dal conducente, dell’orario in cui il veicolo controllato è transitato sotto il portale di uscita e del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza del quale è avvenuto il transito, ma anche l’indicazione dell’orario in cui il suddetto veicolo è transitato sotto il portale di ingesso, del numero di progressiva chilometrica in corrispondenza della quale è avvenuto il transito sotto il portale di ingresso nonché la specificazione del fatto che il valore di velocità posto alla base della sussunzione del fatto addebitato al destinatario nella disposizione di legge che si assume violata, nonché della sanzione irrogata, è costituito dal valore medio, ed altresì la specificazione del fatto che il dato numerico relativo alla distanza percorsa non corrisponde esattamente alla differenza tra i dati numerici relativi alle c.d. progressive chilometriche convenzionali, e del motivo di tale discrasia, e riversando sullo stesso verbale tutti gli elementi posti a base del calcolo (ivi compreso il valore dell’eventuale riduzione proporzionale del calcolo del tempo di percorrenza nel caso in cui il veicolo controllato abbia fatto una sosta in un’area di servizio o parcheggio), al fine di consentire innanzitutto al destinatario (e poi eventualmente al proprio legale ed al giudice dell’opposizione al verbale) di verificare compiutamente come si è arrivati al dato numerico corrispondente al valore di velocità rilevato dall’apparecchio, il tutto valutando l’opportunità di un’eventuale omissione dell’indicazione del c.d. orario fondamentale UTC

A detta del GdP il mancato e puntuale riversamento di tali elementi nel verbale non consentirebbe il rispetto delle garanzie minime del diritto di difesa del destinatario.

Amici in viaggio, dunque, occhio alla segnaletica e al verbale!

Avvocato Nicoletta Cardinalistudio legale

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