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Jesi Erano regolari le feste in piscina

«Non servono autorizzazioni per gli eventi con meno di 200 partecipanti», fa sapere il legale di “Braciando”

Jesi, 23 luglio 2022 – La presente ai sensi dell’art. 8 l. 47/48, in nome e per conto della titolare della ditta Food & Packaging gestrice del ristorante Braciando di Jesi, in relazione all’articolo del 19 luglio 2022 relativo allo stesso locale, all’interno del quale viene riportata in sintesi l’Ordinanza Dirigenziale del Comune di Jesi con cui si contesta alla titolare del locale la violazione dell’art. 68 Tulps relativa alla mancanza di licenza per pubblico spettacolo.

Preliminarmente occorre precisare che l’Ordinanza del Comune di Jesi, in seguito all’accertamento delle Forze dell’Ordine è un atto dovuto e che, tuttavia, il titolare del locale ha la facoltà di dimostrare l’infondatezza/irragionevolezza/erroneità delle contestazioni tramite ricorso in autotutela verso il Comune stesso oppure con ricorso al Tar competente.

Il tam tam mediatico seguito in questi giorni sui social media anche in ragione dei vari articoli della stampa locale che richiamano la denominazione del locale oggetto di accertamento, comporta per quest’ultimo una lesione dell’immagine ed una perdita economica dovuta alla cancellazione delle prenotazioni per queste serate sul falso presupposto che il locale sia stato chiuso dall’autorità.

Con la presente si precisa che il locale denominato “Braciando – carne e dintorni”, ha contestato l’ordinanza in oggetto poiché ritiene non corretto l’assunto secondo cui il locale “di fatto” svolga attività di pubblico spettacolo ed, in ordine agli altri accertamenti, ha inviato documentazione atta a dimostrare la regolarità della gestione e della sicurezza dello stesso.

Quanto alla notizia, si precisa che per gli eventi organizzati nei locali con accoglienza di avventori inferiore ai 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, non è richiesta l’autorizzazione di pubblico spettacolo e che quello che è stato definito “biglietto di ingresso” altro non era che la consumazione di un “calice di bollicine” per l’importo di 5,00 euro e pertanto senza sovraprezzo, che esclude il carattere primario dell’attività di spettacolo.

Si sostiene pertanto che l’attività di messa in onda di brani musicali debba ritenersi ancillare rispetto all’attività primaria di somministrazione di alimenti e bevande, e svolta al solo scopo di attirare clienti (sul punto si fa riferimento alla pronuncia del Tar di Lecce n. 3171 del 5/11/15), senza che ciò costituisca attività illecita.

avv. Mario Antonio Massimo Fusario

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