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Cronaca

JESI Spostamento fontana: tutto quello che c’è da sapere sul referendum

L’ex Difensore civico del Comune di Jesi, Paolo Marcozzi, affronta tecnicamente la questione della consultazione dei cittadini in merito alla ricollocazione

JESI, 7 gennaio 2021 – Il Referendum è previsto dallo Statuto del Comune di Jesi come strumento di verifica ed orientamento dell’attività amministrativa, con carattere consultivo ed abrogativo.

Esso deve riguardare solo materie di interesse generale (ovvero non riguardanti singoli casi personali), di esclusiva competenza locale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.

Piazza Federico II con la fontana

Il Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune. In particolare, non possono essere oggetto di Referendum consultivo e abrogativo:

a) I provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze e in generale le
deliberazioni e le questioni concernenti persone;
b) I provvedimenti concernenti il personale comunale e di enti, aziende, istituzioni dallo stesso
dipendenti o appartenenti a società a partecipazione comunale;
c) I regolamenti del Comune relativi all’organizzazione degli organi, degli uffici e del personale e lo
Statuto;
d) I provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissioni di prestiti e applicazione di tributi, rette e
tariffe, i bilanci;
e) Gli atti in materia di diritti delle minoranze etniche e religiose;
f) I pareri richiesti da disposizioni di legge e le materie nelle quali il Comune condivide la
competenza con altri enti;
g) Gli atti vincolanti nella forma e nel contenuto;
h) I piani territoriali ed urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni;

Ad esempio, nel caso dell’ultima (e unica) proposta di referendum (contro lo spostamento del monumento a Pergolesi), il Comitato dei Garanti (composto dall’Avv. Patrizia Niccolaini nominata dal Consiglio comunale di Jesi, dal dott. Michele Basilicata per conto della Prefettura di Ancona e dall’avv. Andrea Nobili difensore civico regionale), con delibera 8 novembre 2017, ha giudicato inammissibile il referendum prendendo in esame tre dei suddetti punti: quello che prevede che “il referendum abrogativo è ammesso solo per gli atti deliberativi di carattere generale e regolamentare”; quello che sancisce che “il referendum deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale” ed, infine, quello che chiarisce che “non possono essere oggetto di referendum consultivo e abrogativo i piani territoriali ed urbanistici”. [nk_awb awb_type=”image” awb_image=”291936″ awb_image_size=”full” awb_image_background_size=”contain” awb_image_background_position=”50% 50%” awb_parallax=”scroll” awb_parallax_speed=”0.5″ awb_parallax_mobile=”true” awb_styles=” padding-top: 150px; padding-bottom: 150px;” link=”http://www.caprariauto.it” linkdest=”_blank” awb_class=”caprari”][/nk_awb]

Secondo il Comitato dei Garanti a prescindere dai primi due punti che “già di per sé ingenerano forti dubbi sull’ammissibilità del referendum”, risolutiva è la terza disposizione: infatti, “che quello che si vorrebbe sottoporre a referendum” secondo gli esperti “sia un piano urbanistico è fuori discussione”. I programmi di riqualificazione urbana, come quello considerato, sottolinea il Comitato dei garanti “sono infatti parte integrante della pianificazione territoriale ed urbanistica”. Il referendum riguarda l’intero corpo elettorale. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune di Jesi alla data di indizione del referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

La proposta di indizione del referendum è avanzata dal Consiglio Comunale o per iniziativa popolare. Le proposte avanzate dal Consiglio Comunale debbono essere approvate con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri assegnati. La proposta di iniziativa popolare deve essere avanzata da n. 10 (dieci) elettori e, qualora sia giudicata ammissibile, va sottoscritta da almeno 2.000 (duemila) cittadini aventi diritto al voto referendario. L’istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate i promotori dovranno indicare il costo presunto e, in linea di massima, le modalità della relativa copertura.

La fontana dei leoni e obelisco di Piazza Federico II

Dunque, fondamentale perché si possa procedere al referendum è che la proposta sia preventivamente giudicata ammissibile da un Comitato dei garanti, costituito da tre membri esperti in materie giuridiche amministrative: il presidente eletto dal Consiglio Comunale, il difensore civico regionale e un esperto designato dal Prefetto della Provincia di Ancona. Il comitato dura in carica per la durata della legislatura. Il componente eletto dal Consiglio Comunale, viene scelto all’interno di una rosa di due candidati, proposti rispettivamente uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

Il Comitato dei Garanti resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio Comunale e svolge la funzione di verificare:
a) l’ammissibilità delle proposte di Referendum;
b) la conferma e la decadenza del Referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto
amministrativo da parte del competente organo del Comune
;
c) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
Il Comitato promotore del Referendum (10 elettori) può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della istanza. Il Comitato dei Garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell’istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. Il Comitato dei Garanti può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l’ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il comitato promotore. La decisione finale spetta al Comitato dei Garanti. Le decisioni del Comitato dei Garanti sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l’accoglimento.

Paolo Marcozzi

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