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Cronaca

LA LETTERA “LA NUOVA DISCARICA NON SI PUÒ FARE”

 

MAIOLATI, 21 dicembre 2015 – Secondo la normativa introdotta dal nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in particolare secondo i criteri localizzativi (tra cui le distanze dai centri abitati) degli impianti di discarica, il progetto di ampliamento della discarica “La Cornacchia” di Moie non avrebbe nemmeno lontanamente i requisiti per ottenere l’autorizzazione.

Il Comune di Maiolati Spontini, il proponente, si appella, tuttavia, ad una clausola, in apparenza, di “salvaguardia” contenuta nel paragrafo 12.4 – Ambito di applicazione, definizione di nuovo impianto, di tipologia, di modifica all’impianto esistente ed esclusioni – del nuovo PRGR 2015 secondo cui  “I criteri localizzativi non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del piano, cioè a quei progetti o attività per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ovvero comunicazione di inizio attività”, per cui, sempre secondo il proponente Comune di Maiolati Spontini, dovrebbero essere applicati i criteri del vecchio PRGR 1999 e dell’altrettanto obsoleto PPGR 2001 e smi.

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009, al comma 8 dell’art. 20, mettendo ordine tra i vari PRGR e PPGR, stabilisce che i vecchi criteri localizzativi del PRGR 1999, per nuovi impianti di discarica e per gli ampliamenti degli stessi, perdono di efficacia con l’entrata in vigore (13.04.2015) del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del 2015.

Ma analizziamo in dettaglio lo scenario che si può configurare: da un punto di vista logico, l’applicazione di criteri localizzativi rispondenti a un piano elaborato oltre 15 anni fa (come richiede il Comune di Maiolati), per una “nuova discarica” che prenderà vita nel 2016, è già di per sé una cosa alquanto assurda. Ma, in ogni caso, anche nella remota ipotesi che valga il vecchio PRGR 1999, il progetto di ampliamento voluto da Maiolati Spontini non rientrerebbe, comunque, nei criteri di localizzazione (ad esempio la distanza dal centro abitato), poiché in tale ipotesi dovrebbero essere applicati i criteri localizzativi stabiliti con la variante al PRGR 1999, di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 66 del 26.02.2013, che prevede espressamente come fattore escludente nei criteri localizzativi:  “Aree poste a distanze inferiori a 2000 m da centro abitato (come definito dal D.Lgs. 285/1992.) per le discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.” Tale modifica al PRGR 1999 prevede inoltre “di stabilire che i criteri di cui al punto 4.2 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (Criteri per la localizzazione di nuovi impianti di discarica), di cui alla deliberazione n. 284/1999, così come modificato dall’Allegato B del presente atto, si applicano agli impianti di discarica per i quali l’istanza di autorizzazione alla realizzazione e gestione o all’ampliamento degli stessi sia presentata dopo la pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Marche. Per gli impianti esistenti, nell’ambito dei procedimenti di rinnovo, modifica o integrazione dell’autorizzazione, i criteri saranno comunque considerati al fine di impartire le prescrizioni necessarie a mitigare o compensare le eventuali criticità.”

Aspettiamo fiduciosi il verdetto della Provincia, confidando nel diniego dell’autorizzazione. Poi, cercheremo di capire come è stato possibile, da parte dei proponenti il progetto, ignorare dei riferimenti normativi così chiari e precisi per l’interesse e la tutela dei cittadini.

M5S Maiolati Spontini

 

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