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Maiolati Spontini

LETTERE&OPINIONI “UNA MOZIONE BASATA SULLE NORME (E NON SU ATTACCHI PERSONALI)”

MAIOLATI, 12 novembre 2016 – Con questo articolo cercheremo di spiegare passo dopo passo la vicenda legata all’incompatibilità dell’incarico della dimissionaria Presidente di Sogenus Spa e la professione di docente, illustrando i dettagli della mozione presentata dal gruppo consiliare M5S Maiolati Spontini e dal gruppo consiliare Innovazione e Responsabilità in data 10.10.2016. Durante la discussione della mozione in Consiglio Comunale a Maiolati, lo scorso venerdì 4 novembre, i consiglieri di minoranza hanno ribadito che la mozione non ha mai avuto un carattere di atto ad personam, ma solamente il fine del rispetto delle leggi e delle regole. Qua il testo completo: https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgSzF0WER6YW13SjQ

La normativa di riferimento è l’art. 508 del D.Lgs. n. 297/1994, il cui comma 10 recita testualmente che il personale docentenon può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro (società di capitali e di persone) tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”.

Va inoltre ricordato che per esercizio del commercio e dell’industria si intende ogni attività imprenditoriale e la partecipazione in qualità di socio a società di persone, quali le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società semplici, e che l’esercizio di attività imprenditoriale si realizza anche nei casi in cui si ricopra la posizione di presidente o amministratore delegato in società di capitali, quali le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società in accomandita per azioni.

 

Da quanto sopra si evincono i primi due punti cardine della mozione:

  • il personale docente, educativo e ATA della scuola non può svolgere attività imprenditoriale;
  • il personale docente, educativo e ATA della scuola non può ricoprire la carica di presidente o amministratore in società di capitali;

 

L’art. 6, comma 2, del DPCM n. 117/1989, la legge n. 662/1996 e il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, tuttavia, sostanzialmente stabiliscono una deroga a quanto sopra riportato, stabilendo che il personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno, invece, può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo qualora non si determini una situazione di conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio.

Nonostante ciò, l’Ufficio legale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, in data 26 febbraio 2007, ha rilasciato un parere: (https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgbXBHMVhPYjJ2ZTg) in cui lo status di un docente a tempo determinato viene equiparato a quello di un docente a tempo indeterminato in regime di part-time. Detto parere, inoltre, fornisce una chiara spiegazione relativa alla differenza tra attività commerciale e lavoro autonomo, descrivendo le caratteristiche dell’una e dell’altro, in considerazione che tale differenza è di fondamentale importanza, poiché sta alla base della concessione della prescritta autorizzazione, cioè la possibilità di svolgere lavoro autonomo o subordinato, fatta ai dipendenti pubblici con prestazione lavorativa a orario ridotto. Riportiamo un estratto:

“[…] Ciò posto, preso atto delle differenze sopra enunciate, è parere di quest’Ufficio legale che, mentre un’attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o artigianale (purché rientrante nella fattispecie del contratto d’opera), nel rispetto dei limiti delle incompatibilità più volte richiamati in questa sede, possa essere esercitata dal personale docente previa autorizzazione del Dirigente scolastico, la titolarità di una attività commerciale, a norma dell’art. 508 co. 10 T.U. 297/94, resta assolutamente vietata all’intera categoria di docenti, cosi come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero P.I.”

Alla luce del parere sopra riportato, che tra l’altro, non risulta essere stato smentito o confutato da successivi pareri ministeriali o di altri USR, si desume che:

  • L’ACCETTARE CARICHE IN SOCIETA’ COSTITUITE A FINE DI LUCRO, tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della P.I., E’ VIETATO PER UN DOCENTE, SIA A TEMPO PIENO, SIA A TEMPO PARZIALE.

Ma prendiamo ora in esame il tempo parziale e consideriamolo pure come deroga valida e guardiamo i dati tecnici riguardanti la presidente Sogenus (prima delle dimissioni):

– la presidente pro tempore del CdA di Sogenus Spa, prof.ssa Eddi Ceccarelli è, nel contempo, anche docente di “Lingua e Civiltà Straniera” presso l’ITS “Marconi” di Jesi;

– la prof.ssa ha assunto la carica di presidente del CdA di Sogenus Spa, società partecipata a totale capitale pubblico, in house providing, in data 18 febbraio 2010 ed è stata confermata nella carica in data 8 gennaio 2014, con scadenza in data 8 gennaio 2017;

– la prof.ssa, pertanto, ha ricoperto la carica continuativamente dal febbraio 2010 ad oggi;

– anche volendo considerare (ma ciò non è in base al citato parere dell’USR dell’Emilia Romagna) l’attività della docente Ceccarelli in Sogenus Spa di natura non imprenditoriale, la medesima insegnante non risulta essere iscritta ad un albo professionale (lavoro autonomo) che permetterebbe, in qualche modo (nel caso di un’attività di lavoro autonomo di natura intellettuale o artigianale purché rientrante nella fattispecie del contratto d’opera), la copertura della carica sociale rivestita, anche in presenza del rapporto di lavoro con il Ministero dell’Istruzione, qualora sia intervenuta la trasformazione dell’orario da tempo pieno a tempo parziale (50%), a seguito di specifica domanda al proprio Istituto per ottenere l’autorizzazione a svolgere detta attività nella società partecipata di che trattasi;

– la docente Eddi Ceccarelli ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con decorrenza dall’anno scolastico 2010/2011, per 9 (nove) ore verticali;

– successivamente, per l’anno scolastico 2012/2013, la docente Eddi Ceccarelli ha chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

– per l’anno scolastico 2014/2015, la docente Eddi Ceccarelli ha chiesto nuovamente la trasformazione dell’orario da tempo pieno a tempo parziale per 9 (nove) ore verticali;

– per l’anno scolastico 2016/2017, la docente Eddi Ceccarelli ha chiesto di nuovo la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza 1 settembre 2016 (decreto provvisorio).

Qua ci sono gli allegati relativi alle trasformazioni degli orari di lavoro:

https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgQUwzZnVSRWdabDQ

https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgT21FT3JYRnUyMkU

https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgOHgwSUszbUxRcWc

Riassumendo quindi:

– dal 18 Febbraio 2010 (data d’assunzione della carica in Sogenus Spa) al 31 Agosto 2010, la docente Ceccarelli ha svolto attività lavorativa a tempo pieno;

– dal 1° Settembre 2010 al 31 agosto 2012 la docente Ceccarelli ha svolto attività lavorativa a tempo parziale;

– dal 1° Settembre 2012 al 31 agosto 2014 la docente Ceccarelli ha svolto attività lavorativa a tempo pieno;

– dal 1° Settembre 2014 al 31 agosto 2016 la docente Ceccarelli ha svolto attività lavorativa a tempo parziale;

– dal 1° Settembre 2016 la docente svolge attività lavorativa a tempo pieno;

– la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e viceversa, come sopra specificato, è avvenuto in costanza dell’incarico ricoperto (presidenza del CdA di Sogenus Spa) presso la società partecipata Sogenus Spa.

La natura commerciale e industriale dell’attività della Sogenus Spa, presieduta dalla docente, è agevolmente desumibile dalla lettura dell’art. 3 dello Statuto, così come modificato il 13 gennaio 2010. Come da statuto della società partecipata sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione: “la pianificazione a medio termine dello sviluppo aziendale, ivi compresa la dotazione del personale, la definizione degli indirizzi della POLITICA COMMERCIALE e tariffaria, le SCELTE IMPRENDITORIALI di carattere strategico e quelle inerenti agli INVESTIMENTI di rilevante importanza”.

La mozione nel dispositivo impegnava il sindaco di Maiolati ad attivare tutte le procedure all’interno delle assemblee degli azionisti e degli organismi di controllo analogo delle due partecipate CIS e Sogenus, affinché venissero adottati gli opportuni provvedimenti: a) per la decadenza della docente Eddi Ceccarelli dalla carica di presidente del CdA di Sogenus Spa, in quanto incompatibile con la sua professione di insegnante; b) per l’eventuale recupero delle somme erogate, quale indennità di carica,  qualora venisse accertato che le stesse non siano state legittimamente corrisposte; c) per individuare eventuali responsabilità di chi doveva verificare e controllare, e non l’ha fatto, al momento della nomina a presidente del CdA di Sogenus Spa, l’eventuale esistenza di cause ostative per incompatibilità all’assunzione della carica; d) per accertare l’eventuale responsabilità amministrativa ed erariale degli organi politici e burocratici delle due società partecipate; e) per verificare la legittimità degli atti sottoscritti dalla docente dal 18 febbraio 2010 ad oggi, in qualità di presidente del CdA di Sogenus Spa, ma in costanza di condizioni di incompatibilità, adottando eventuali provvedimenti in sanatoria.

La mozione è stata presentata il 10 ottobre, mentre la lettera di dimissioni è arrivata al Comune di Maiolati il 27 ottobre.

Qua il link con il testo: https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgQjNEWUZiWW5jWG8.

La lettera di dimissioni contiene come allegati le autorizzazioni dei Dirigenti Scolastici all’accettazione della carica e un parere legale dell’avvocato Micioni volto a spiegare l’insussistenza di incompatibilità, che linkiamo qui di seguito:

Autorizzazioni Dirigenti Scolastici:

https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgUGNNbDFRR3Brejg

Parere Avvocato Micioni:

https://drive.google.com/open?id=0B2xzIGAGUlvgQnJ6N0RyM1BaRkE

La presidente della Sogenus parla di “aggressività politica” che tenderebbe a colpirla in ambito professionale e di “caccia alle streghe”, riferendosi sicuramente al M5S e alla lista Innovazione e Responsabilità.

Niente di tutto questo. Non si tratta assolutamente di una questione personale. E’ e resta, come dovrebbe sempre essere, una questione di regole, che debbono valere per tutti, anche per i docenti.

La mozione invita infatti i sindaci a prendere i dovuti accorgimenti e provvedimenti entro le assemblee e gli OIC delle società partecipate, tra cui la stessa assemblea che ha designato la prof.ssa Ceccarelli a Presidente della Sogenus.

La documentazione presenta imprecisioni ed alcuni approcci che riteniamo superficiali da parte dell’avvocato Micioni ed anche le giustificazioni della professoressa di fronte a un part time non sempre tale ci sembrano poco impattanti con la normativa. Ci spieghiamo meglio:

  • Nella lettera indirizzata al sindaco di Maiolati la prof.ssa Ceccarelli dice di aver chiesto ed ottenuto il tempo parziale al 50% “appena mi è stato amministrativamente possibile” e inoltre “i periodi […] durante i quali non lavoravo a tempo parziale sono dipesi dai tempi di inizio e scadenza dei due mandati” ed ancora “l’autorizzazione al tempo parziale vale due anni e pertanto non ho potuto richiederla prima dell’inizio del primo mandato né in prossimità della fine del primo mandato perché nessuno a tempo debito mi ha informato […]”.

Queste sono giustificazioni che si possono in qualche modo comprendere a livello personale, ma la legge non fa “sconti”. I periodi in cui la professoressa risultava a tempo pieno non erano in regola con l’autorizzazione e pertanto era in stato di incompatibilità, sempre tra l’altro se non tenessimo conto del parere dell’USR dell’Emilia Romagna, secondo quale in ogni caso sussisterebbe l’incompatibilità.

  • Per quanto riguarda il parere dell’avvocato Micioni, lo stesso ammette che “a stretto rigore, stando ad una interpretazione letterale delle disposizioni sulle incompatibilità, la carica del presidente del Consiglio di Amministrazione di una società per azioni quale la Sogenus Spa parrebbe incompatibile con quella di docente”.

Un primo commento che ci viene spontaneo è che in Italia le leggi dovrebbero essere “interpretate solo letteralmente”, nel senso che non dovrebbero essere interpretate.

Poi l’avvocato continua dicendo che “risulta che la dottoressa Ceccarelli abbia chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, facendo venir meno in radice la situazione di potenziale incompatibilità”.

Ma come abbiamo visto i periodi di non potenziale incompatibilità non sono stati continuativi. Poi ancora dice “risulta altresì richiesta l’autorizzazione ex art. 508 dlgs n. 297/1994 allo svolgimento dello svolgimento dello specifico incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione della società predetta”, confondendo l’esercizio di libere professioni previsto dal comma 15 del citato art. 508 con l’assunzione di cariche di presidente o amministratore di società di capitali.

Ancora l’avvocato afferma che “[…] la carica rivestita appare del tutto carente di quelle connotazioni tipiche dell’attività di amministrazione di una società privata con finalità di lucro che si caratterizzano per il legame tra risultati utili conseguiti e compenso attribuito e spesso per la compartecipazione a utile e perdite di esercizio.

La realtà invece vuole che direttamente lo statuto di Sogenus Spa all’art. 20 preveda che “il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali […]”. E inoltre l’art. 24 del medesimo statuto prevede che “la rappresentanza della società e l’uso della firma sociale sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione […]”. E per stessa ammissione della professoressa che dice che “gli atti che portano la mia firma sono i bilanci di previsione e consuntivi che sono stati approvati per le rispettive competenze del CdA, dell’assemblea di coordinamento dei soci e dall’assemblea ordinaria dei soci”. E, aggiungiamo, anche il ricorso contro la Provincia, inizialmente sottoscritto dal Direttore in modo non corretto e non valido.

  • Per quanto riguarda la questione dell’“in house”, occorre fare un po’ di chiarezza. L’avvocato dice che non può essere messa in discussione la caratteristica dell’in house providing di Sogenus Spa presentando la stessa quei requisiti qualificanti quali la finalità di gestione dei pubblici servizi, la natura esclusivamente pubblica di soci che ne detengono integralmente il capitale, l’esercizio di attività esclusivamente in favore dei soci stessi, nello specifico Comuni, e il controllo analogo. Inoltre poi si dilunga sul tema dell’in house providing riportando sentenze e giurisprudenza varia e affermando: “[…] al punto che tutte le decisioni più importanti, nella legislazione più recente, devono essere sottoposte al vaglio preventivo degli stessi” soci [ndr]. Le caratteristiche dell’in house providing di Sogenus non sono proprio quelle descritte dall’avvocato, in quanto la società non svolge l’esercizio della sua attività esclusivamente in favore dei soci, e nemmeno all’80% come previsto dalla legge, soprattutto dal 2010, quando ha cambiato il proprio oggetto sociale. Per cui sempre più i servizi sono svolti nei confronti dei privati e sempre meno nei confronti dei soci, anzi con il gestore unico il servizio sarà svolto da altre società e non da Sogenus. Anche per quello che riguarda le decisioni più importanti che dovrebbero essere sottoposte al vaglio preventivo dell’assemblea dei soci, spesso sono disattese come nel caso del ricorso contro la Provincia per l’ampliamento della discarica e nel caso di querela di un consigliere comunale di altro Comune. Il CdA in questi casi ha agito di sua iniziativa, anche con il parere contrario di diversi soci.
  • Al termine del parere l’avvocato afferma con il condizionale, che “l’incarico conferito sembrerebbe non risultare tra quelli assolutamente incompatibili ex art. 60 TU 3/1957”, confermando in tal modo che quelli previste dal citato art. 60 e dall’art. 508 sono effettivamente assolutamente incompatibili!
  • In ultimo, ci sarebbe da ridire qualcosa anche nelle autorizzazioni dei Dirigenti Scolastici, quando si afferma “ritenuto che lo società suddetta non è stata costituita a fine di lucro”. Vi ricordiamo che lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell’attività economica esercitata. Oppure quando si afferma che “trattasi di un impegno di rappresentanza e supervisione non operativo e non di carattere gestionale per la presenza nella società di un direttore generale”. Per questo si rimanda al testo della mozione che descrive in dettaglio le funzioni preminenti del CdA.

 

Nel consiglio comunale del 4 novembre, la mozione di che trattasi è stata bocciata con 6 voti contrari (compreso il Sindaco) del gruppo consiliare PD, 1 astensione di un consigliere del gruppo consiliare PD e 4 voti favorevoli delle minoranze. Il gruppo consiliare Sinistra Unita ha abbandonato l’aula durante la votazione. Nessuna osservazione in merito al contenuto della mozione è stata fatta da alcun consigliere di maggioranza. In sostanza i voti contrari sono stati addotti con la motivazione della mancata discussione in una commissione consiliare che attualmente non esiste. La discussione può essere vista integralmente a questo indirizzo: https://youtu.be/tU_iOH6TssY

Concludiamo questo articolo con una precisazione: nella lettera di dimissioni, a pag. 2, è riportato testualmente che “di Sogenus Spa è tutto pubblico!”. Questo non è vero, in quanto le delibere dell’Assemblea dei Soci, del CdA e dell’Assemblea di Coordinamento non sono pubblicate (e non lo sono state mai) nel sito. Quindi, la frase non veritiera contenuta nella lettera di dimissioni va corretta in questo modo: “in Sogenus è tutto pubblico, AD ECCEZIONE DELIBERE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI, DEL CDA E DELL’ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO!”, e di questo ci è testimone il Comune di Maiolati.

Chiedere il rispetto delle legalità è un dovere di tutti gli amministratori, e ognuno di noi deve lottare affinché venga ripristinata a tutti i livelli.

M5S Maiolati Spontini

 

 

 

 

 

 

 

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