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Ancona

LETTERE&OPINIONI VIVA SERVIZI E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO RIFIUTI

ANCONA, 21 novembre 2018 – È la prima volta che i Giudici di Palazzo Spada si pronunciano in ordine a questioni inerenti il modello dell’affidamento in house in una vicenda che loro stessi definiscono di “eccezionale complessità”. Complessità che deriva da una legislazione lacunosa e frammentata che ha portato l’istituto dell’affidamento in house ad essere costruito e definito da infinite pronunce giurisprudenziali emesse dai Giudici nazionali e sovranazionali, più che da testi normativi, susseguitesi a partire dalla sentenza Teckal della Corte di Giustizia risalente a quasi 20 anni fa. A questo si aggiunga il continuo vento di cambiamento che segue ogni insediamento di Governo che, senza eccezioni, promuove l’emanazione di nuove norme in questa materia con soluzione di continuità rispetto ai loro predecessori.

In un quadro politico e legislativo così complesso, spetta ancora ai Giudici, in questo caso al Consiglio di Stato, chiarire alcune importanti questioni:

Attività prevalente: per la prima volta il Giudice amministrativo asserisce che al fine della verifica della sussistenza del requisito dell’attività prevalente è da tenere in considerazione il fatturato della società Capogruppo e delle società controllate. 5 anni fa Viva Servizi SpA (già Multiservizi SpA) deteneva quasi il 60% del capitale della società Prometeo spa ed avviò un percorso di riorganizzazione con l’intenzione di mantenere un ruolo nel settore del servizio pubblico della distribuzione gas nei Comuni Soci serviti. Ad oggi Viva Servizi (già Multiservizi) detiene il 55% di Edma Reti gas, che gestisce il servizio pubblico locale della distribuzione gas nel territorio di 15 Comuni suoi Soci e non controlla più il mercato della vendita del gas naturale che era di Prometeo, né direttamente né indirettamente; l’unica partecipazione riconducibile alla vendita gas è quella nella società Estra spa, pari al 10% del capitale. E’ chiaro che di questa circostanza il Giudice amministrativo non ha potuto tenere conto, dato che l’operazione di riassetto delle partecipazioni societarie si è conclusa a dicembre 2017, ma consente di confermare che ad oggi il fatturato riferibile al mercato della vendita del gas si ravvisa solamente nella partecipazione non di controllo nella società Estra spa.

Piano d’ambito: il Giudice amministrativo ritiene che non sia ravvisabile “alcuna illegittimità per il fatto che l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti sia stato disposto in assenza del piano d’ambito”. La principale critica nei confronti del progetto-ambiente è stata proprio questa: l’assenza del piano d’ambito. Si è ora riconosciuta la corretta procedura adottata dall’Ata con la deliberazione n. 20 del 27 luglio 2017 che, proprio in forza della circostanza della mancanza del piano d’ambito al momento dell’affidamento, ha ritenuto necessario condizionare l’integrale affidamento del servizio ad una serie di condizioni che garantissero l’adeguamento da parte del gestore unico alle eventuali modifiche derivanti dall’approvazione definitiva del piano d’ambito e dello schema di contratto di servizio che ancora è in corso di approvazione presso la Regione Marche.

Controllo analogo: in merito al requisito del controllo analogo, il Giudice amministrativo dichiara infondate le censure mosse nei confronti di Viva Servizi (ex Multiservizi) relative al funzionamento dell’assemblea dei soci il cui svolgimento, così come regolato dallo Statuto, si conferma idoneo a garantire l’esercizio congiunto del governo dell’ente societario.

Detto ciò Viva Servizi resta in attesa delle decisioni che verranno adottate nella competente Assemblea dell’ATA Rifiuti.

 

Viva Servizi S.p.A.

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