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MARCHE Disciplina attività commerciali, gli approfondimenti di Anna Grasso

Commissario di Polizia Locale a Jesi e presidente regionale dell’Anvu, l’Associazione Polizia Locale d’Italia


Sono trascorsi diversi anni dalla approvazione dell’ultima legge sul commercio della Regione Marche precisamente dal  2009 con la Legge Regionale n. 27  e da allora numerosi i cambiamenti socio culturali e del tessuto marchigiano. Considerando l’avanzarsi di tipologie di vendite on line e le attività commerciali di extracomunitari anche in orari notturni oltre la presenza di abusivismo che tedia la regolarità del commercio sia in sede fissa che itinerante. 

La nuova legge regionale Marche del 5 agosto 2021 concernente la disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche, in linea perfetttamente con i tempi, composta da 141 articoli è meglio nota come Tuc.

 E’ intervenuta a regolare l’esercizio delle attività commerciali nelle Marche, riunendo in un unicum le diverse normative che regolano le principali attività produttive del territorio.

Contemplati anche i temporary store e gli outlet che potranno accedere alle semplificazioni burocratiche previste. Disciplinata anche la nuova attività di home restaurant  ormai utilizzata e accresciuta in questo periodo pandemico di covid 19. 

L’attenzione anche ai prezzi che devono essere esposti chiaramente.

Inoltre si sottolinea maggiore tutela dei contratti di lavoro e delle pari opportunità così come il contrasto all’abusivismo e alla contraffazione. Cambiano le dimensioni previste per l’apertura di un esercizio di vicinato e parimenti i requisiti di onorabilità ex morali  e professionali. 

E’ evidente la consapevolezza di un maggiore senso civico e consapevolezza di tutti gli attori sociali ed economici che dovranno essere protagonisti delle attività e del rispetto delle regole che vede la Polizia Locale fulcro di tale evoluzione.

 I principi ispiratori di tale normativa sono testualmente indicati nell’art. 1.  L’attività disciplinata da questa legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata

Questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza, disciplina l’attività commerciale allo scopo di favorire la migliore distribuzione delle merci e dei prodotti, la promozione e l’internazionalizzazione del settore e un equilibrato sviluppo delle attività commerciali in base ai seguenti principi:

a) la semplificazione e l’innovazione tecnologica delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all’esercizio delle attività commerciali

b) la libertà di impresa e di stabilimento, la libera circolazione delle merci e la trasparenza del mercato

c) l’equilibrato sviluppo e la modernizzazione della rete distributiva in base a criteri di efficienza con particolare riguardo alla crescita qualitativa ed alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali, anche al fine del contenimento dei prezzi

d) la promozione delle reti di imprese tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato

e) il contrasto dei processi di depauperamento delle aree territoriali più deboli

f) la libertà di concorrenza nell’accesso al mercato e nel suo funzionamento corretto e trasparente, in condizioni di pari opportunità, salvaguardando il pluralismo delle forme distributive

g) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all’evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità

h) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell’intero territorio regionale, con particolare riferimento alle aree a minore dotazione di servizi, agevolando l’insediamento di nuove attività nei centri abitati non dotati di adeguate strutture.

i) la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici e dei centri urbani e dei borghi attraverso lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, artigianali e turistico ricettive

j) la coerenza e l’integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e gli indirizzi in materia di insediamenti commerciali

k) la promozione e lo sviluppo della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, anche ai fini delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

l) la promozione del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica mediante l’aumento del numero delle rivendite e l’ampliamento delle superfici espositive e di vendita, per facilitare l’accessibilità del servizio nei piccoli Comuni, nelle aree montane e rurali, promuovere lo sviluppo del il riconoscimento e il sostegno del commercio equo e solidale quale funzione rilevante della promozione dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l’ambiente

p) la tutela e la libertà di scelta del cittadino consumatore, assicurando ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e di servizi nel territorio regionale, di informazione, di approvvigionamento, di servizio di prossimità, di assortimento e di sicurezza dei prodotti

Anna Grasso, Ugl
Il Commissario Anna Grasso

q) lo sviluppo del commercio di prodotti frutto di attività di riciclo, riuso, recupero e rigenerazione di materiali e beni nonché di prodotti sfusi e alla spina al fine di ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rifiuti e i relativi costi economici e sociali di smaltimento

r) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la regione Marche nel mondo. 

Ai fini di questa legge costituiscono attività commerciale: 

  • il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
  •   le forme speciali di commercio al dettaglio; 
  • la vendita della stampa quotidiana e periodica;
  • il commercio su aree pubbliche;
  • la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
  • la distribuzione dei carburanti; 
  • i mercati all’ingrosso e i centri agroalimentari; 
  • l’attività fieristico-espositiva. 
  • Contrasto all’ Abusivismo Commerciale 

La Regione attraverso questo strumento legislativo e adeguandosi ai tempi ed alle illegalità afferenti al territorio, promuove iniziative volte a contrastare l’abusivismo commerciale e le pratiche illegali attraverso interventi e azioni di carattere educativo, sociale e informativo per favorire la cultura della legalità. 

Sostenibilità  Ambientale Riduzione dell’utilizzo della plastica 

Inoltre si promuove la sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea e statale, dalle disposizioni della legge regionale 1 agosto 2019, n. 27 (Norme per la riduzione dei rifiuti derivanti dai prodotti realizzati in plastica) e dai relativi provvedimenti di attuazione è fatto divieto, per l’espletamento della attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per il consumo immediato negli esercizi commerciali che vendono prodotti alimentari, l’utilizzazione di contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, bicchieri e piatti in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili.

Categorie escluse dall’applicazione della normativa

  •   ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici 
  • ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38 (Regolamento recante disciplina della di.stribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di ese.cuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
  • alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli)
  • ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nel comma 8 dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile e alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici);
  • agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio 
  • alle imprese industriali per la vendita, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni da esse prodotti
  •   ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari 
  • a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante il supporto informatico; i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) 
  • all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci oggetto delle manifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse manifestazioni; k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività; l) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno di strutture ricettive, qualora dedicate esclusivamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva medesima in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; m) ai quartieri fieristici, per lo svolgimento di attività commerciali accessorie alle attività fieristiche e aperte al pubblico, nel limite massimo del 10 per cento del totale della superficie espositiva del quartiere medesimo; n) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali. 

Settori merceologici L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.  

Semplificazione amministrativa potenziata 

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), di cui al comma 3 dell’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche è il punto di accesso per tutte le procedure amministrative riguardanti le attività commerciali e produttive.  L’accesso al Suap avviene in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la sempli.ficazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’artico.lo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche. La struttura amministrativa competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la Scia e per le comunicazioni previste da questa legge, tenuto conto della modulistica nazionale standardizzata e unificata, approvata dalla Conferenza unificata. 

È istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio, l’Osservatorio regionale del commercio 

Requisiti di onorabilità  attuali che sostituiscono i vecchi requisiti morali previsti dalla ormai vetusta Legge Regionale Marche  2009 n. 27 

  • Non possono accedere ed esercitare l’attività commerciale  coloro che:
  • a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
  • b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
  • c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
  • d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale
  • e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
  • f) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazio.ne antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
  • g) sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del d.lgs. 159/2011. 2. Non possono accedere ed esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps). 3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi delle lette.re c), d) e), f) e g) del comma 1, e ai sensi del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dalla persona preposta all’attività commerciale.

(Requisiti professionali) 1. L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività commerciale al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  •   aver frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative delle Regioni o delle Province Autonome di Trento e Bolzano 
  • aver esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente o aver prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine dell’imprenditore entro il terzo grado, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps
  • essere in possesso di laurea, anche triennale, o di diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi degli studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.  Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l’iscrizione al registro esercenti il commercio (Rec), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l’iscrizione al Rec, anche senza la successiva iscrizione in tale registro. 3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all’attività. 4. Ai soggetti provenienti da altre regioni o paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative. 5. La Giunta regionale con apposito atto definisce: a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali, prevedendo la possibilità che gli stessi siano organizzati dalle associazioni di categoria, dai Cat o da altro soggetto accreditato; b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie di corsi di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. 6. Sono fatti salvi i requisiti professionali posseduti prima dell’entrata in vigore di questa legge.

 TITOLO II Attività commerciali CAPO I Commercio in sede fissa 

Alcune modifiche sono intervenute sulla metratura prevista per la definizione delle stesse rispetto alla vecchia normativa 

Esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 200 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti

2) non superiore a 400 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti

f) medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli esercizi di vicinato nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 16

g) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle medie strutture, nei limiti stabiliti dal regolamento attuativo di cui all’articolo 16

h) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti. Il centro commerciale può essere integrato con ulteriori attività diverse da quelle relative alla vendita al dettaglio e alla somministrazione di alimenti e bevande

i) parco commerciale, l’aggregazione di esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all’apertura, si configurano come un unico progetto commerciale

j) centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni

k) outlet, esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, dove si esercita la vendita al dettaglio, a prezzi scontati, in via diretta da parte delle imprese industriali, artigianali o dei produttori titolari del marchio ovvero, indirettamente, attraverso imprese commerciali, di prodotti non alimentari fuori produzione per i quali, tramite idonea documentazione, è possibile risalire alla data dell’ultima serie prodotta, che presentino lievi difetti non occulti, di fine serie, rimanenze di magazzino invendute relative almeno alla precedente stagione, prototipi/campionari

l) temporary shop, un’attività commerciale che offre prodotti specifici  un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei settimane

Negli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni a uso commerciale dei locali. 

 La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

 Esercizi di vicinato – L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie fino al limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico e la cessazione di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione da presentare al Suap competente per territorio. 

Medie strutture di vendita – L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Suap competente per territorio. 

Grandi strutture di vendita – L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Suap competente per territorio. 

Forme speciali – Costituiscono forme speciali di vendita al dettaglio:

a) gli spacci interni

b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici

c) la vendita per corrispondenza o tramite televisione, internet o altri sistemi di comunicazione

d) la vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori per avviare tali attività necessita comunicazione da effettuare al Suap competente 

Vendite straordinarie, promozionali 

Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione, le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti. Le vendite di cui al comma 1 devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l’esatta tipologia e il periodo di svolgimento e le merci in vendita debbono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita straordinaria e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. 

Vendite di liquidazione – Le vendite di liquidazione sono effettuate in qualunque momento dell’anno previa comunicazione al Suap competente per territorio da effettuare almeno quindici giorni prima dell’inizio delle stesse specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l’inventario delle merci poste in liquidazione al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda o dell’unità locale, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le dodici settimane. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Saldi o vendite di fine stagione – I saldi o vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente. Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino purché la stessa sia inserita in un’area in cui sia indicata la percentuale di sconto. 

Vendite promozionali – Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall’esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l’utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.  Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale. 3. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all’interno dell’esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l’indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. 

Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.  L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei all’informazione. 3. I prodotti esposti al pubblico per la vendita ovunque collocati come nelle vetrine esterne, nell’ingresso del locale, nelle immediate adiacenze, sugli scaffali e sui banchi devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l’uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l’individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.  Per esigenze di prevenzione della criminalità, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato nonché di oreficeria e gioielleria, l’obbligo di pubblicità del prezzo è rispettato anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile all’interno dell’esercizio commerciale e non dall’esterno.

 Subingresso e cessazione e sospensione dell’attività 

 In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita al dettaglio sia come gestione che come proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte si provvede mediante comunicazione da presentare al Suap competente per territorio entro quarantacinque giorni dalla stipula dell’atto utilizzando la modulistica adottata dalla Regione nel rispetto dei requisiti morali e professionali.

Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o dispone la decadenza del titolo abilitativo di una media o grande struttura di vendita anche sotto forma di centro o parco commerciale qualora:

a) vengano meno i requisiti di cui agli articoli 14 e 15; b) l’attività sia sospesa per un periodo superiore a quello di cui all’articolo 54 indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute in questa legge. La reiterazione si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione

e) l’attività nell’esercizio di vicinato e in una media struttura di vendita non sia iniziata entro un anno dalla data di presentazione della comunicazione o dal rilascio della autorizzazione ed entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita.

 Art. 56 Vigilanza e sanzioni amministrative – I Comuni competenti per territorio esercitano la vigilanza sulle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, provvedono all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i relativi proventi. I Comuni sono altresì competenti a introitare i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta nonché a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa in violazione delle disposizioni contenute in questa legge è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) in caso di mancanza dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15 si applica la sanzione da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio

b) in caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 52 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00. 3. In caso di mancata presentazione della comunicazione prevista per gli esercizi di vicinato o di omessa o falsa dichiarazione di uno o più dei contenuti della comunicazione stessa, si applica la sanzione da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00 e la contestuale chiusura dell’esercizio. 4. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo titolo, nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all’articolo 16, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.  Qualora venga rilevata successivamente all’avvio dell’attività commerciale la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari, è disposta la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti ovvero per l’adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Scaduto detto termine il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. 

Commercio su aree pubbliche

– Nel settore merceologico alimentare, non alimentare o misto, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico ovvero aree private utilizzabili sulla base di una Convenzione stipulata con il Comune

c) somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, l’attività di vendita per il consumo di alimenti e bevande, prodotti e detenuti nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e dei regolamenti locali di igiene e svolta mediante strutture fisse, banchi temporanei o negozi mobili a motore, posti su aree pubbliche e attrezzati all’uopo ove, a eccezione delle strutture fisse, gli acquirenti non possano accedere all’interno, non siano annesse aree appositamente concesse per il consumo dei prodotti venduti e non sia prevista l’assistenza del personale addetto alla somministrazione

d) mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’eserci.zio dell’attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l’offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi 

Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione

b) in forma itinerante su qualsiasi area fatto salvo eventuali divieti comunali. 2. L’attività di commercio su aree pubbliche è subordinata al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale 

Art. 72 Sanzioni

1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza il necessario titolo autorizzatorio o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 14 e 15 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

2. In caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche svolto fuori dai casi previ.sti dal comma 11 dell’articolo 58 o senza il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 14 e 15, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell’autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00.

4. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l.r. 33/1998.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Art. 73 Rinuncia 1. L’operatore commerciale titolare di più autorizzazioni amministrative al commercio su aree pubbliche, che rinuncia a una delle autorizzazioni, può chiedere al Comune competente la trascrizione nell’autorizzazione scelta delle presenze maturate nei mercati e nelle fiere che si svolgono nelle Marche.

 Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita e il relativo servizio per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico attrezzati allo scopo

Manifestazioni fieristiche

 Art. 133(Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di cui a questo titolo è esercitata dai Comuni.

2. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche in mancanza della previa comunicazione o in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, è disposta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l’esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo da due a cinque anni. 

Infine, altro aspetto interessante di tale strumento normativo è il potere sostitutivo dell’organo regionale in caso di inadempienza dell’ente  locale competente che non era disciplinato nella vecchia normativa.

Art. 138 Potere sostitutivo

1. In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e compiti stabiliti da questa legge, la Giunta regionale, previa diffida, sentito il Consiglio delle autonomie locali, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

(Ubi homo ibi societas ubi societas ibi ius: dove c’è l’uomo c’è la società dove c’è la società c’è il diritto)

Dott.ssa Anna Grasso, Commissario di Polizia Locale, Presidente Regionale Anvu (Associazione Polizia Locale d’Italia)

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