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CARTE CARBURANTE: COSA SAPERE SULL’ACQUISTO DELLA BENZINA

Carta carburante, le cose sa sapere per la fatturazione elettronica

Cosa sapere sull’acquisto della benzina è un  argomento che ha interessato tutti i titolari di partita IVA (e non solo).

L’arrivo della carta carburante è stato un mezzo che obbliga l’emissione della fatturazione elettronica ogni qual volta vengano effettuati acquisti di carburante.
Ma vediamo di entrare più nel dettaglio e chiarire alcuni punti salienti.

Domanda più che lecita è: ma per quali tipologie di carburante è obbligatoria la fatturazione elettronica? Secondo l’Agenzia delle Entrate tale vincolo riguarda solo le vendite di benzina e gasolio per autotrazione (si può leggere infatti nella suddetta “benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione”).

I cedenti devono quindi indicare all’interno della fatturazione elettronica un codice articolo composto dal prefisso “CARB” e da uno dei quattro valori presenti ( facendo riferimento alla tabella dei prodotti energetici TA13 dell’Agenzia delle Dogane):

  • codice 27101245 per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98; codice 27101249 per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98;
  • codice 27101943 per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%;
  • codice 27102011 per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

Fino alla data del 1° gennaio 2019

non era necessaria l’emissione della e-fattura per tutti gli altri tipi di motori ( ad esempio un gruppo elettrogeno o un impianto di riscaldamento), mentre ora è stato ampliato a tutti.

Non molto è stato espresso in merito alla segnalazione della targa della vettura nella fatturazione elettronica: non è stata presentata sicuramente come obbligo, anzi, l’Agenzia delle Entrate propone la facoltà di inserire la targa nel file fattura xml usando il campo “Mezzo di Trasporto”.

Senza alcun dubbio questo sistema aiuterebbe di gran lunga la tracciabilità del veicolo, permettendo di ricondurre a questo la fattura e dedurne poi i costi.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate si è parlato della possibilità di emettere una fattura riepilogativa a fine mese da parte del distributore, il quale dovrà avere cura di inserire tutti i dati fondamentali del cliente generando in duplice copia il documento di consegna del carburante ad ogni rifornimento. Devono essere inseriti nella fattura differita il numero DDT, la data DDT e dei riferimenti alle linee di fatturazione di ciascun DDT ( per DDT si intende una sorta di documento dove sono presenti le generalità del cedente, del cessionario, la data del rifornimento, ecc.).

Secondo l’articolo 6, comma 1 del DPR 695/1996 vi è la possibilità di prendere nota di tutte quelle operazioni del mese minori di 300 euro in un unico documento di riepilogo.

Ai fini IVA

tale fattura riepilogativa è fatta in modo che in unico documento siano presenti i numeri delle fatture a cui si fa riferimento, la quota complessiva imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta. Non è ancora stato chiarito se sia necessario che le singole fatture da associare a quella di riepilogo debbano essere stampate oppure lasciate in formato digitale.

Importantissimo è che tutti i pagamenti di carburante devono essere effettuati con mezzi tracciabili, quali carte di credito, debito e prepagate e di “ogni altro mezzo ritenuto parimenti idoneo” dall’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima ammette in poche parole la validità di una sorta di catena ininterrotta di pagamenti tracciabili; si tratta del caso del rifornimento di carburante effettuato per il veicolo aziendale dal dipendente con le proprie carte. Sarà obbligo poi dell’azienda provvedere al rimborso spese dei loro collaboratori, mentre questi dovranno compilare la nota spese con il pagamento da loro previamente pagato.

Tramite adeguati strumenti di pagamento e di ricezione delle fatture elettroniche si potrà rendere più agibile questo processo amministrativo attraverso l’analisi di dati ben strutturati evitando le complicazioni date dai documenti cartacei, spesso difficilmente interpretabili.

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