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25 NOVEMBRE Violenza sulle donne, la normativa

Anna Grasso, presidente regionale dell’Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia, fa il punto su quella in vigore

La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è una ricorrenza istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione 54/134 del 17 dicembre del 1999.

Il 25 novembre come data in cui l’Assemblea delle Nazioni Unite ha invitato i governi a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne. Il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana furono uccise tre attiviste politiche le sorelle Mirabal per ordine del dittatore Rafael Leonidas Trujillo.

Da molti anni, nonostante le iniziative e le azioni messe in campo per contrastare tali fenomeni, sono state moltissime, purtroppo però l’amara considerazione che il rosso delle panchine o delle scarpette è sempre prodromico al sangue versato da numerose donne vittime di violenze, perpetrate nonostante l’introduzione del “Codice Rosso”, provvedimento legislativo di cui all’art. 15 della Legge 69/2019.

Per femminicidio si identificano i casi di omicidio doloso o preterintenzionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere. La prima citazione del termine comparve nel 1990 per opera della docente, nonché criminologa, Diana E. H. Russel.

Il contrasto delle violenza domestica e di genere pone la Polizia Giudiziaria in prima linea già dal 9.8.2019 con modifiche sia al codice penale che al codice di procedura penale. Aspetto peculiare della normativa è garantire alla vittima del reato l’adozione di provvedimenti protettivi o di non avvicinamento e instaurare immediatamente il procedimento penale preservando la vita e l’incolumità fisica delle vittime di violenza.

Tale fenomeno, noto già dalla Convenzione di Istanbul, viene trasfuso nel d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013. Si definisce violenza domesticauno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

Le condotte realizzatesi possono essere differenti: atti di aggressione fisica (violenza fisica); psicologica;
di tipo sessuale (violenza sessuale verso qualsiasi membro della famiglia); atteggiamenti miranti all’isolamento (minacce, fisiche o psicologiche) della persona dalla famiglia di origine e dalle sue amicizie; l’impossibilità della stessa di chiedere aiuto o assistenza (violenza domestica psicologica ed
emotiva).

La violenza domestica o di genere viene ricondotta ai seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.); corruzione di minorenne (609 quinquies c.p.); atti persecutori 612 c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612 ter c.p.); lesioni personali 582 c.p. e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al
viso (art. 583 quinquies c.p.) e ipotesi aggravate.

In particolare si sottolinea la fattispecie di stalking .

Stalking – art. 612-bis c.p. (dal termine inglese “to stalk” che significa fare la posta, braccare la preda) con esso si intendono tutte le condotte persecutorie verso una persona che interferiscono con la vita privata della stessa. E’ un reato per tutelare i soggetti che subiscono una serie di atteggiamenti e comportamenti da parte di un individuo (cosiddetto “stalker”) che si manifestano in persecuzioni e provocano stato di ansia e paura.

Tre elementi distinguono lo stalker da condotte simili: quando agisce nei confronti di una persona che è vittima, in quanto legata a lui tramite un rapporto affettivo basato su una relazione che può essere reale oppure solamente immaginata; manifestazioni di comportamenti basati su comunicazione e contatto e caratterizzati da intrusione, insistenza e intrusività; pressione psicologica legata al comportamento dello stalker che crea nella vittima uno stato di allerta, emergenza, stress psicologico.

Sul profilo sostanziale, pertanto, sono state introdotte alcune fattispecie penali come il Revenge Porn e Revenge Pornography associando la parola vendetta a quella di pornografia per l’uso distorto che viene fato di immagini o video privati a sfondo sessuale art. 612 ter del codice penale, la “diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti in assenza di consenso della parte rappresentata ove sussiste il fine di recare nocumento a quest’ultima”.

Le attività di acquisizione di fatti criminosi oggetto della normativa della L. 69/2019 possono essere elencati in: contatto telefonico; intervento sul posto di iniziativa o a seguito di intervento presso il pronto soccorso; presso il comando di Polizia Giudiziaria.

Fenomeno che ha assunto dimensioni allarmanti complice la presenza dei social media nella vita quotidiana. La condivisione di tali immagini, che può avvenire in rete ma anche attraverso cellulari, conduce a un risultato devastante per le vittime come umiliazione, lesione della dignità e condizionamento dei rapporti sociali. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha aumentato maggiormente il rischio di violenza sulle donne, in quanto quasi senmpre la violenza avviene all’interno della famiglia.

Tra i recenti interventi operati in favore delle donne vittime di violenza viene riconosciuto un contributo denominatoReddito di libertà”, stabilito nella misura massima di euro 400 pro capite su base mensile per massimo di 12 mensilità, destinato alle donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il Reddito di libertà viene riconosciuto solo dietro istanza di parte alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità ovvero in condizione di povertà, per favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente viene dichiarata dal servizio sociale di riferimento territoriale nella stessa dichiarazione. Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione, ovvero in altra regione. L’istanza deve essere presentata all’Inps tramite il modello predisposto, allegando la dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del Centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere, in modo prioritario, le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di cittadinanza.

Il Reddito di libertà viene riconosciuto ed erogato’ dall‘Inps previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna regione con lo stesso D.P.C.M.

L’Anvu ha attivato corsi gratuiti di difesa personale e webinar specifici che possono incentivare una maggiore consapevolezza della gravità del problema e una preparazione idonea per gli operatori della Polizia Locale che sono spesso il Front Office della quoridianità dei primi interventi.

Per quanto la normativa abbia fatto passi da gigante, le cause culturali di questo fenomeno si radicano in una visione tradizionalista dei ruoli di genere, che potranno essere sovvertiti solo con una buona educazione.

Dott.ssa Anna Grasso Presidente Regionale Marche Anvu (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia)

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