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il parere dell’esperto

FISCALITÀ AUTO E FISCO – SCHEDE CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale

 

 

 

 

AUTO E FISCO – SCHEDE CARBURANTI E FATTURA ELETTRONICA

Con la Legge di Bilancio 2018 cambieranno le regole di fatturazione, deduzione e detrazione IVA delle operazioni di acquisto e vendita di carburante: al fine di contrastare le frodi Iva, infatti, è stato previsto che a decorrere dal 1 luglio 2018:

  • gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati esclusivamente con la fattura elettronica; viene di conseguenza eliminata la possibilità di utilizzo della scheda carburante, ed in caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97;
  • ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’iva le spese per carburante per autotrazione devono essere effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, demandando all’Agenzia delle Entrate la possibilità di prevedere ulteriori forme considerate equipollenti.

Con Provvedimento del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come validi strumenti di pagamento tracciati tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: si tratta degli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché dei vaglia cambiari e postali, ma anche dei mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito, di credito.

Tali modalità di pagamento “qualificato”, inoltre, troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cd. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dal 1 luglio 2018, mediante carte di credito. L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo quello di maturazione.

Michele Paolucci dottore commercialista

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