il parere dell’esperto
GIURISPRUDENZA LA DECLARATORIA DI NON PUNIBILITÀ PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
24 Aprile 2018
Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.
L’avvocato Silvia Bugatti tratta in ambito penale e civile. Custode Giudiziario nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona
LA DECLARATORIA DI NON PUNIBILITÀ PER LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Nel 2015 con l’introduzione dell’articolo 131 bis del codice penale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento penale l’istituto della particolare tenuità del fatto, sebbene già previsto nella sua peculiarità nel processo minorile e nel procedimento penale di fronte al giudice di pace.
Spieghiamo innanzi tutto di che cosa si tratta.
L’istituto si fonda su di una norma, in forza della quale, un fatto costituente reato non è punibile sulla base di una scelta legislativa. Non si tratta quindi di una depenalizzazione generale ma di un applicazione dell’istituto, lasciata alla discrezionalità del magistrato che, valuta l’opportunità caso per caso a condizione ovviamente che sussistano i presupposti applicativi, astrattamente previsti dalla norma.
Il primo fra questi presupposti individuato dall’articolo 131 codice penale è la cornice edittale ( ossia il limite minimo e massimo previsto dalla norma per aver commesso un reato) che circoscrive l’operatività dell’ istituto in parola ai soli reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero, con la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva.
Seguono gli altri presupposti previsti dalla norma ossia, la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento. Una condotta si può definire tenue in riferimento ad ulteriori due indici che la connotano cioè, le modalità con le quali la stessa sì è realizzata e l’esiguità del danno o del pericolo dalla stessa cagionati.
Nel fare questo il giudice tiene conto dei criteri previsti all’articolo 133 comma 1 c.p. e quindi di tutti gli elementi con cui l’autore ha realizzato la condotta criminosa: natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell’azione.
A titolo esemplificativo: agire per motivi abietti e futili rivelerà in negativo sulla valutazione che il Giudice andrà a fare.
La declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non è consentita nei casi di dichiarata delinquenza abituale, professionale o per tendenza mentre non è una condizione ostativa la presenza di un precedente per un reato di indole diversa o della stessa indole ma, che rispetto al reato per il quale si procede, non sembri indicativo di un abitualità nel comportamento criminoso.
Ulteriore condizione ostativa all’applicazione dell’istituto in parola è in ordine ai reati permanenti ossia, quei reati la cui offesa al bene giuridico protetto dalla norma, si protrae nel tempo in quanto, la stessa attualità dell’offesa, impedisce di considerarla esigua.
Il reato continuato configura un ipotesi di comportamento abituale e viene letto come segno di una devianza non occasionale.
A ben vedere nella giurisprudenza di merito vi sono state applicazioni dell’istituto in parole che si sono discostate dall’orientamento granitico dei giudici di legittimità si veda tra le altre Tribunale Milano n. 4195/2015 ove si afferma, che anche in ipotesi di reato continuato, sia possibile lasciare alla discrezionalità del giudice la valutazione circa la particolare tenuità di ciascun fatto considerato.
Nel 2017 poi, anche la Cassazione con una pronuncia isolata la n. 19932/2017 ha escluso che vi sia un incompatibilità normativa tra reato continuato e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che la continuazione non si possa identificare automaticamente con l’abitualità del reato.
L’orientamento maggioritario continua ad essere tuttavia quello che ritiene la continuazione e la particolare tenuità del fatto istituti in antitesi, si veda da ultimo la recentissima pronuncia della Cassazione Sesta Sezione Penale n. 11378/2018
Dal punto di vista processuale la portata dell’istituto è certamente rivoluzionaria anche per il ruolo che viene riconosciuto al pubblico ministero il quale sin dalla fase delle indagini preliminari può chiedere l’archiviazione oltre che per infondatezza della “notitia criminis”, quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto o non è previsto dalla legge come reato, anche per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis codice penale.
Vediamo da ultimo anche un aspetto civilistico correlato all’istituto ossia la causa di non punibilità pronunciata a seguito di dibattimento. Gli effetti della sentenza penale di non punibilità per la particolare tenuità del fatto , sul piano civile per quanto concerne gli aspetti relativi al risarcimento del danno, sono quelli propri di qualunque altra sentenza penale divenuta irrevocabile circa l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illeceità penale e dell’affermazione che l’imputato l’ha commesso.
Avvocato Silvia Bugatti, studio legale