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Jesi Antenna in via dei Merciai: «Norma non conforme ai principi costituzionali »

All’assemblea pubblica di ieri pomeriggio l’avv. Roberto Tiberi: «Così il Comune viene privato dell’attribuzione del governo del territorio», preoccupati i residenti: «Vogliamo strumenti per sostenere la battaglia legale»

Jesi – «Al Consiglio di Stato abbiamo sollevato la questione della legittimità costituzionale della norma (legge nr 36 del 2001 ndr), in quanto a fronte di un lavoro accurato dell’Amministrazione per redigere un regolamento che ottimizza sia la tutela dei cittadini che gli interessi dei gestori di telefonia, il Comune viene privato dell’attribuzione del governo del territorio», così l’avvocato Roberto Tiberi ha argomentato durante l’assemblea pubblica svoltasi ieri pomeriggio in via Tessitori, la linea che il Comune intende tenere nel procedimento legale, rispetto all’installazione dell’antenna in via dei Merciai.

Presenti il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei, i rappresentanti del Comitato di Quartiere San Giuseppe e i residenti.

«Dal 1999 l’introduzione del 5G ha richiesto l’uso di potenze di segnale più elevate e la diffusione molto più capillare delle infrastrutture di telefonia – ha detto l’avvocato – creando contenziosi tra i gestori, la pubblica amministrazione, i cittadini e i comitati».

«Con il Decreto Semplificazioni del 2020 è stato stravolto il VI comma dell’articolo 8 della legge (nr 36 del 2001 ndr), secondo il quale il Comune è autorizzato ad adottare regolamenti in materia di antenne a condizione che non introducano limitazioni di localizzazione degli impianti, in questo senso il Comune può incidere solo sui siti sensibili».

Nella sentenza del Tar – al quale la Tower Company ha fatto ricorso dopo il diniego del Comune all’installazione dell’antenna (ricorso che il Tar ha accolto) – si legge infatti che la Compagnia ha contestato all’Amministrazione comunale di «aver posto un limite alla localizzazione dell’impianto consentendola solo nelle aree indicate e senza considerare che esso è qualificato dall’ordinamento come opera di urbanizzazione primaria».

Evidenziando quindi «una violazione dell’articolo 8, comma 6, della legge nr 36/2001, «laddove la norma vieta ai Comuni la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione di stazioni radio per reti di comunicazioni in aree generalizzate del territorio», elencando anche le ragioni dell’inadeguatezza del sito alternativo proposto dal Comune (cioè l’area di campo Boario individuata dal nuovo Regolamento comunale).

Nell’accogliere il ricorso di Inwit, tra le motivazioni il Tar aveva evidenziato che «ai Comuni è consentita, nell’ambito delle proprie competenze, la sola individuazione di criteri localizzativi degli impianti, come il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura, scuole) mentre non è consentito «introdurre limitazioni alla localizzazione di carattere generalizzato».

Interpretazione avvalorata secondo il Tar dall’art 8 della Legge nr 36 del 2001 che prevede la «possibilità dei Comuni di adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici», ma ciò deve avvenire «con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio».

Più volte viene ribadito dalla normativa vigente il «carattere prioritario dell’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che le stesse ai sensi del Dlgs nr 259/2003, sono considerate opere di pubblica utilità e assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, e le rende compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica».

«Per quanto il Regolamento sia stato redatto con la massima ottimizzazione degli interessi delle parti coinvolte, può essere attaccato. Quando ci sono interessi economici in ballo, come nel caso delle Tower Company, si può creare un accanimento che in questo caso è confermato dalla velocità di attuazione con cui la Compagnia ha portato avanti l’installazione, nonostante la condivisione del Regolamento con il Comune e il procedimento legale in corso», ha evidenziato l’avvocato Tiberi.

«L’atteggiamento di Inwit e la scelta di andare avanti con l’installazione nonostante la sintesi raggiunta con il Piano delle antenne e la possibilità di installare l’antenna in un altro sito poco distante da quello che avevano scelto, sembra rispondere più all’esigenza di dover sottostare a tempistiche dettate da piani aziendali o programmazioni, come quelle dettate dai fondi Pnrr ad esempio, che a esigenze di pubblica utilità», ha chiarito il Sindaco ribadendo quanto detto anche nei precedenti incontri.

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«Il Regolamento sulle antenne che abbiamo approvato raggiunge un perfetto equilibrio tra la massima esplicazione delle Aziende di telefonia nell’espletare il servizio di connettività dei territori e la massima tutela della salute dei cittadini. Per la sua stesura ci siamo appoggiati a una Società che dopo una serie di misurazioni ha realizzato la mappatura dei siti più adatti per le installazioni, individuando nel quartiere di San Giuseppe l’area vicina al Campo Boario come la più adatta anche in termini di qualità del segnale», ha aggiunto Lorenzo Fiordelmondo.

«Se nel corso degli anni – dal 2001 a oggi – la disciplina nazionale sull’ubicazione delle antenne è passata dal limite originario di emissione di 6 volt al metro a quello di 15 volt al metro (con la legge 2014 del 2023), nel nostro regolamento abbiamo mantenuto il limite originario di 6 volt».

«Non è accettabile, quindi, che a fronte di un Ente pubblico che, nel pieno rispetto delle norme ottimizza l’interesse di cittadini e gestori, viene dato ancora potere discrezionale a un Ente terzo per un interesse economico, su questo mi aspetto una risposta dal Consiglio di Stato».

Vedi anche: Jesi Antenna, il Sindaco: «Da Inwit ostinazione irricevibile»

Emersa durante l’incontro la preoccupazione dei residenti e del Comitato di Quartiere, sulla possibilità che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi a favore della Tower Company e che l’installazione dell’antenna vada avanti.

Per ora i lavori sono bloccati a seguito dell’ordinanza del sindaco – entrata in vigore lo scorso 23 febbraio – con la quale ha fatto divieto alle Società Inwit, Telecom e Vodafone di installare e mettere in esercizio gli apparati radioelettrici sull’infrastruttura. Divieto che resterà in vigore fino al pronunciamento del Consiglio di Stato, la cui data è fissata per il 29 ottobre prossimo.

«Siamo preoccupati per la nostra salute, è stata perpetrata una violenza a noi cittadini e al territorio, vogliamo difendere l’interesse pubblico», ha affermato Andrea Bordoni presidente del Comitato di Quartiere, al quale si sono accodati diversi interventi dei residenti che hanno chiesto con quali azioni poter contribuire alla battaglia legale e se fosse possibile insistere sulla prossimità della scuola e delle case per contestare la postazione dell’antenna.

«Come spiegato dal Tar, che ha rigettato il ricorso in altre sentenze analoghe a questa situazione, i siti sensibili devono essere indicati in modo specifico dal Comune, cioè segnalando uno specifico edifico, mentre è difficile far valere la prossimità dell’impianto a siti sensibili», ha spiegato l’avvocato Tiberi, indicando anche alcuni strumenti di tutela per residenti e comitati, come la possibilità di fare ricorso ad opponendum per salvare l’ordinanza del sindaco o di effettuare monitoraggi sul rispetto dei limiti di emissione, nel caso in cui l’impianto vada avanti.

«Per quanto mi riguarda farò tutto ciò che è in nostro potere, come Amministrazione, per fare in modo che l’impianto non vada avanti e sia rispettato l’interesse pubblico», ha concluso il Sindaco.

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