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L’INCENDIO Individuato il responsabile del rogo a San Paterniano di Osimo

In questo periodo è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, anche per pratiche di carattere agronomico, chi smaltisce rifiuti vegetali al suolo verrà denunciato

OSIMO, 28 luglio 2020 – Nelle giornate di ieri e oggi i reparti investigativi antincendio boschivo dei Carabinieri Forestali hanno condotto le indagini al fine di verificare le cause dell’incendio scoppiato ieri nel primo pomeriggio a San Paterniano di Osimo, a seguito del quale sono bruciati circa 5 ettari di vegetazione costituita da incolto e un noceto misto.

I Carabinieri Forestali hanno accertato che l’incendio è scaturito da abbruciamento di residui vegetali, avvenuto qualche giorno prima del rogo.

Infatti le analisi del luogo di innesco hanno evidenziato che il fuoco è partito da un cumulo bruciato di vegetazione per poi diffondersi nel sottosuolo attraverso le radici di una ceppaia di pino d’Aleppo che nella giornata di ieri è bruciata dando luogo al rogo.

Con l’ausilio di testimonianze i Carabinieri Forestali sono anche riusciti ad individuare il responsabile, che due giorni prima aveva bruciato i rifiuti vegetali, il quale verrà denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di smaltimento illecito dei rifiuti, e rischia anche di dover risarcire le spese di spegnimento del rogo.

Per le indagini tecniche si è applicato il metodo delle evidenze fisiche, basato sull’analisi delle ceneri e dei fusti della vegetazione dopo il passaggio del fuoco, che ha consentito di individuare il punto di innesco delle fiamme e le cause che lo hanno prodotto.

In questo periodo è vietato accendere qualsiasi tipo di fuoco, anche per pratiche di carattere agronomico, chi smaltisce rifiuti vegetali verrà denunciato per il reato di smaltimento illecito di rifiuti al suolo tramite abbruciamento, reato previsto dal Codice dell’Ambiente.

L’incendio di Osimo non è stato classificato come boschivo in quanto ha interessato soprassuoli agricoli e di arboricoltura da legno, pertanto si ritiene che non sussista il reato di incendio boschivo previsto dal Codice Penale.

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