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Fabriano

Fabriano Subaffitto Agricom, l’interpellanza di Fabriano Progressista

Torna d’attualità la questione dell’azienda agraria comunale

Fabriano, 2 febbraio 2023 – Premesso che con delibera di giunta del 21/03/2022 si è approvato il regolamento di gestione immobiliare dell’azienda Agricom srl. La società, posta in liquidazione, era una società a totale partecipazione pubblica, detenuta al 100% dal comune di Fabriano, con finalità didattiche, di sperimentazione zootecnica e con certificazione biologica.

Successivamente si esprime la volontà di concedere in affitto per 15 anni + 15 di eventuale rinnovo quanto di proprietà del Comune (terreni, fabbricati, impianto fotovoltaico). Si precisa inoltre che l’aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica si doveva impegnare a rispettare le clausole essenziali per le quali l’azienda era stata creata e che sono state richiamate nel bando di gara.

Constatato che al IX del regolamento si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della legge n. 203 del 1982, è fatto divieto alla parte affittuaria, a meno di specifica
autorizzazione da parte del Comune di Fabriano, di subaffittare, sublocare e subconcedere ad altri il godimento, a qualsiasi titolo, di tutti o parte dei terreni e/o fabbricati oggetti del contratto e che il mancato rispetto di quanto sopra sarebbe stato causa di risoluzione del
contratto stesso.

Considerato inoltre che al punto XIII si fa riferimento esplicito all’allevamento bovino allo stato semibrado e in regime biologico volto alla fornitura di carne alle mense scolastiche del Comune di Fabriano e alla disponibilità di sostenere l’allevamento suinicolo finalizzato alla
produzione del salame di Fabriano nonché al recupero della pecora fabrianese e alla sua commercializzazione, di partecipare a progetti di interesse strategico con Comune ,istituto agrario e università al fine di sviluppare un modello di sostenibilità e di biodiversità con il riavvio dell’ aula didattica.

Ritenuto che tutto questo sia parte integrante ed essenziale del bando non si capisce come mai nella delibera di giunta del 15/12/2022 la Società Agricola Biologica Fileni srl affermi di non poter far fronte all’allevamento bovino in quanto specializzata nella produzione di carni avicole per cui avanza la richiesta di subaffittare ad un allevatore del luogo esperto nel settore.

Preso atto inoltre del parere favorevole espresso nella citata delibera con la quale si autorizza la Società Fileni srl a concedere in subaffitto 27,00 HA oltre la gestione della
mandria.

Si chiede se tutto ciò non sia in contrasto evidente con la legge 03/05/1982 n. 203 che disciplina i contratti di affitto agrari e vieta esplicitamente il subaffitto impedendo all’affittuario ogni intermediazione nella conduzione del fondo.

L’art. 21 II comma stabilisce che qualora il locatore del fondo non faccia valere la violazione del divieto, o non faccia valere nel termine di quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza il terzo subaffittuario subentra nella posizione giuridica dell’affittuario autenticamente, ope legis, e non in conseguenza di un negozio traslativo, ovvero se alla luce di quanto sopra non voglia valutare la nullità del contratto.

Gruppo Consiliare Fabriano Progressista

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