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Cronaca

JESI Comune: internet solo per lavoro, nuovo regolamento

L’utilizzo dei sistemi informatici comunali in modo improprio da parte dei dipendenti porterà a provvedimenti disciplinari

JESI, 31 gennaio 2020 – «L’uso dei dispositivi hardware dell’Ente è autorizzato per le sole finalità lavorative e professionali, nell’ambito della mansione e del profilo di autorizzazione previsto per l’utilizzatore. Qualsiasi altro utilizzo è vietato».

Recita così l’articolo 7 del nuovo regolamento, approvato dalla Giunta, per l’utilizzo dei sistemi informatici comunali.

I servizi informatici sono difficili da usare ma è altrettanto impossibile farne a meno. Da qui l‘esigenza da parte del Comune di dotarsi di un nuovo regolamento che indichi anche i divieti: «È vietato l’utilizzo dei social media, forum, chat-line, instant messaging, Voice over IP o video chat per finalità diverse da quelle professionali o di formazione – si legge nelnuovo regolamento -. È tassativamente vietata la navigazione in siti Internet non legati alle finalità lavorative e professionali, alla ricerca, allo studio e formazione».

Redatto in collaborzione con la società Morolabs di Montemarciano, il regolamento vieta inoltre «la navigazione in siti web di contenuto osceno o violento, offensivo alla morale o alla pubblica decenza, oltraggioso, che incitino all’odio o alla discriminazione».

Attenzione, dunque, ad accedere ai social durante l’orario di lavoro. «Non è facile, né per gli utilizzatori dei sistemi informatici né tantomeno per i tecnici, avere a che fare con applicazioni e sistemi sempre più complessi, sempre più difficili da governare – evidenzia il regolamento -. Anno dopo anno sono richieste competenze più elevate per una dovuta formazione e informazione».comune di jesi

All’articolo 8 viene specificato che per garantire la sicureza del patrimonio informativo dell’Ente, le attività di navigazione Internet, di accesso alla rete dell’Ente, di inserimento, di modifica o cancellazione dei dati negli applicativi software «sono registrate in appositi file di log, adeguatamente protetti e consultabili solamente dagli Amministratori di Sistema nominati e dall’Autorità Giudiziaria».

L’articolo successivo riporta le sanzioni: «Il mancato rispetto o la violazione di quanto previsto dal presente Regolamento, tenuto conto del principio di proporzionalità, è perseguibile con l’irrogazione di provvedimenti disciplinari attraverso comunicazione dell’illecito al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente o all’ufficio per i procedimenti disciplinari secondo quanto stabilito nel Codice Disciplinare vigente».

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