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CINGOLI Passaggio all’Av 3, le ragioni del Tar contro Apiro e Poggio San Vicino

Nell’ordinanza vengono esplicitati i motivi relativi allla bocciatura del ricorso dei due Comuni contro il trasferimento dall’Av2 di Jesi a quella di Macerata

CINGOLI, 7 maggio 2020 – Contrariamente ai tempi tecnici per la pubblicazione delle sentenze amministrative, il Tar delle Marche (foto in primo piano)  ha pubblicato oggi le ragioni della bocciatura alle richieste di Apiro e Poggio San Vicino contro il trasferimento dall’Av2 di Jesi, come vi avevamo anticipato ieri.

Oggi, infatti, è stata pubblicata l’ordinanza n° 175/2020 avente in oggetto il ricorso dei due Comuni contro il passaggio all’Area Vasta 3 di Macerata, con l’Amministrazione comunale di Cingoli citata ma non parte del giudizio dei giudici amministrativi regionali.

Gli attori in gioco e l’oggetto del ricorso

Il sindaco di Apiro, Ubaldo Scuppa

Le parti in causa sono da una parte il Comune di Apiro e quello di Poggio San Vicino, rappresentanti dai sindaci Ubaldo Scuppa e Sara Simoncini e difesi dall’avv. Antonio Bartolini, dall’altra la Regione Marche del presidente regionale Luca Ceriscioli, difesa da gli avv. Paolo Costanzi, Vito Iorio e Laura Simoncini, e l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur), rappresentata e difesa dall’avv. Marisa Barattini. L’ordinanza è stata redatta nei confronti anche del Comune di Cingoli, anche se non costituito in giudizio.

Sara Simoncini, sindaco di Poggio San Vicino

Il ricorso chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione n. 29 del 20 gennaio 2020, all’interno della quale viene sancito il trasferimento dei comuni dell’ex Comunità Montana del San Vicino dall’Area Vasta 2 all’Area Vasta 3 di Macerata, oltre ad “ogni atto, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connesso, presupposto e o consequenziale alla deliberazione stessa”.

Il dibattito in Camera di consiglio

Il Tar ha discusso il ricorso ieri, mercoledì 6 maggio, in Camera di consiglio, con relatore il dott. Tommaso Capitanio, alla presenza del presidente del Tar delle Marche, dott. Sergio Conti, e della consigliera dott.ssa Simona De Mattia. L’ordinanza respinge la domanda cautelare in ragione di alcuni punti evidenziati nella parte dei “Considerato che”.

«Alcune delle censure – si legge nell’atto amministrativo – con cui si deducono vizi procedurali inerenti l’iter di approvazione dell’art. 8 della L.R. n. 43/2019 appaiono infondate alla luce della documentazione versata in atti dalla difesa regionale. In ogni caso, sia le suddette censure che quelle afferenti il merito delle determinazioni regionali sono adeguatamente valutabili solo nella sede di merito (l’udienza di trattazione è fissata in dispositivo)».

«Quanto – continua il testo – al periculum in mora (pericolo/danno nel ritardo, ndr), la riorganizzazione dell’A.V. n. 3 conseguente all’adozione delle norme e dei provvedimenti impugnati (la quale sarà inevitabilmente condizionata nella sua attuazione dall’emergenza sanitaria ancora in atto e prevede comunque il 31 dicembre 2020 quale termine finale), non sembra arrecare ai Comuni ricorrenti e alle rispettive popolazioni pregiudizi gravi ed irreparabili, atteso che:

  1. a) non viene modificato nulla circa l’Ambito Territoriale Sociale di appartenenza dei Comuni medesimi;
  2. b) alcuni servizi vengono assicurati, in forza di contratti stipulati dall’A.S.U.R., mediante consegne domiciliari e/o distribuzione presso le farmacie convenzionate;
  3. c) la vigente normativa consente all’utente di scegliere il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta anche al di fuori del Distretto di appartenenza, laddove ciò sia giustificato da ragioni geografiche o logistiche;
  4. d) la riorganizzazione implica il rafforzamento dell’Ospedale di Comunità di Cingoli e l’implementazione della sua dotazione organica nei termini numerici previsti dalla D.G.R. n. 139/2016;
  5. e) il cittadino-utente conserva in ogni caso la libera scelta circa la struttura sanitaria pubblica in cui curarsi».

L’ospedale di Cingoli

La conferma del passaggio all’Av3

Alla luce di queste considerazioni, il Tar ha respinto il ricorso.

«Non si ravvisano dunque, – spiegano i giudici amministrativi – allo stato, i presupposti per l’adozione di misure cautelari interinali (la sospensiva del trasferimento, ndr) e pertanto cessano di avere efficacia quelle disposte con i decreti nn. 70/2020 e 117/2020 e con l’ordinanza collegiale n. 141/2020».

I comuni di Apiro e Poggio San Vicino ora potranno impugnare l’ordinanza e adire il grado di giudizio del Consiglio di Stato. La trattazione del merito sarà dibattuta dal Tar marchigiano in pubblica udienza il prossimo 4 novembre 2020.

Giacomo Grasselli

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