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JESI SCATTA L’ORDINANZA: SANZIONI PER CHI DANNEGGIA O RIMUOVE NIDI DI VOLATILI PROTETTI

rondine

Tutelati i rondoni comune, pallido e maggiore, il balestruccio, la rondine e la rondine rossiccia, il topino, specie che contribuiscono notevolmente alla riduzione di insetti molesti o nocivi alla salute

JESI, 15 ottobre 2019 – Tutela delle specie insettivore perché validi strumenti contro la proliferazione di insetti molesti e la diffusione di malattie. Il Comune di Jesi, come già anticipato con delibera di Giunta, ha accolto la nota congiunta delle Associazioni Ornitologi Marchigiani, Wwf, Lipu e della Riserva Naturale Ripa Bianca, con la quale si propone di tutelare con l’apposita ordinanza in vigore, i siti di nidificazione delle colonie di rondoni comuni (Apus apus), balestrucci (Delichon urbicum), rondini (Hirundo rustica) e specie affini presenti sul territorio comunale.

Trattandosi di specie protette, la legge vieta l’uccisione degli individui adulti e nidiacei e la distruzione di nidi e uova. Prima abbastanza diffuse, oggi in netta diminuzione, queste specie essendo insettivore, contribuiscono notevolmente alla riduzione di insetti molesti quali zanzare, mosche, tafani, parassiti degli alberi da frutto e che gli studi scientifici di settore hanno calcolato che l’elevata capacità di cattura degli insetti può raggiungere la quantità di circa 6 mila insetti al giorno per coppia nella stagione riproduttiva fino a complessivi 15-20 mila insetti catturati al termine di ogni covata.

Per questo motivo il Comune intende tutelarle: alcuni di questi volatili scelgono ogni anno lo stesso sito per nidificare, altri invece combattono contro la riduzioni dei luoghi a loro consoni per via dell’urbanizzazione. A Jesi queste specie hanno diversi siti di nidificazione.

Buone pratiche per la salvaguardia dei volatili e alternativa alla disinfestazione hanno spinto il Comune a emettere apposite misure di protezione: divieto di disturbare, distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondone comune (Apus apus), balestruccio (Delichon urbicum), rondine (Hirundo rustica), rondone pallido (Apus pallidus), rondone maggiore (Apus melba), topino (Riparia Riparia) e di rondine rossiccia (Cecropis daurica), anche nelle fasi iniziali di costruzione dei nidi stessi. Particolare attenzione ai lavori di ristrutturazione: dopo la questione sollevata dalla ristrutturazione della chiesa di San Pietro, la normativa si fa stringente.

È possibile la deroga ai divieti solo in casi comprovati da relazioni tecniche e comunque i nidi non possono essere rimossi nei periodi di nidificazione, ovvero tra il 1 novembre e il 15 febbraio di ogni anno. Sono previste misure sanzionatorie in caso di violazione alle disposizioni dell’ordinanza con contestuale obbligo di ripristino, fatta salva l’applicazione dell’ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale.

Spetta alla Polizia Locale, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio, la verifica circa il rispetto dell’ordinanza e l’applicazione delle eventuali misure sanzionatorie.

(e.d.)

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