Opinioni
VALLESINA «L’imprenditore condannato per stalking»
5 Agosto 2020
JESI, 5 agosto 2020 – In merito ai fatti attribuiti ad un imprenditore della Vallesina accusato e condannato con rito abbreviato, sia in primo che in secondo grado, ad anni uno e mesi otto di reclusione, previo riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. per i reati di cui:
= Capo A) – all’art.609 bis ( violenza sessuale con l’aggravante dell’abuso di relazione di ufficio) ex art. 61 n.11 c.p.;
= Capo B) – all’art.612 bis c.p.( stalking) per aver posto in essere molestie a sfondo sessuale nei confronti della propria dipendente sul luogo di lavoro.
Per correttezza di informazione si precisa che la Corte di Cassazione con la Sentenza adottata in data 13.07.2020:
= Ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla qualificazione dei fatti di cui al 1° capo a) ( 609 bis c.p.), con rinvio alla Corte di appello di Perugia, dichiarando assorbito il ricorso della parte civile sulla erronea qualificazione giuridica della ipotesi attenuata della violenza sessuale che potrà essere riproposto integralmente;
= Ha rigettato nel resto il ricorso dell’imputato dichiarando irrevocabile la sentenza quanto all’accertamento del reato di cui al capo b) dell’imputazione.
Tanto si comunica perché la notizia resa possa fornire un’informazione completa e rispondente ai fatti ed a tal fine si chiarisce che non sono state annullate integralmente le sentenze di primo e secondo grado ma solo la parte relativa alla qualificazione del fatto relativo al capo A).
Dunque l’imputato è gravato da sentenza irrevocabile di condanna quanto al reato di stalking e dovrà subire il Giudizio della Corte di Appello di Perugia quanto alla qualificazione della violenza sessuale da valutare anche alla luce della condanna definitiva per stalking.
Tanto dovendo per chiarezza e completezza di informazione.
Avv. Giorgio Rossetti, difensore di fiducia della parte civile nei tre gradi di giudizio
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