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I vantaggi del passaggio a un conto corrente zero spese
Il Testo unico bancario obbliga ogni prestatore di servizi di pagamento a trasferire, su richiesta del titolare, i servizi collegati a un conto verso un istituto diverso.
La procedura non va chiesta alla banca che si lascia ma a quella che si sceglie, che la conduce per intero senza addebitare nulla.
Conviene allora guardare da vicino che cosa si sposta davvero, entro quale termine, e che cosa resta invece da sistemare una posizione per volta.
La banca scelta avvia la procedura per conto del titolare
Il trasferimento dei servizi di pagamento è un servizio definito dalla legge, non una cortesia commerciale. Riguarda i conti di pagamento detenuti presso prestatori situati in Italia e denominati nella stessa valuta, e ogni istituto è tenuto a fornirlo. Il titolare non deve quindi negoziarlo: deve solo chiederlo nel modo previsto.
L’iniziativa spetta alla banca di destinazione, che agisce su autorizzazione scritta del consumatore e si occupa di contattare l’istituto di provenienza, raccogliere le informazioni necessarie e attivare i servizi sul nuovo rapporto.
Quando il conto di partenza è cointestato, l’autorizzazione deve portare la firma di tutti i cointestatari. La banca che si lascia è tenuta a trasmettere anche l’elenco delle operazioni ricorrenti e lo storico degli ultimi tredici mesi, che è il documento più utile per verificare che nulla sia rimasto indietro.
Prima di firmare l’autorizzazione conviene guardare con attenzione il rapporto che si sta per lasciare. L’elenco delle operazioni ricorrenti che l’istituto di provenienza è tenuto a trasmettere è la fotografia esatta di ciò che verrà spostato, e confrontarlo con i movimenti degli ultimi mesi permette di individuare in anticipo le posizioni che quell’elenco non contiene.
È una verifica di pochi minuti, e risparmia la parte peggiore del passaggio: scoprire un addebito dimenticato a rapporto ormai chiuso.
Il termine è fissato in dodici giorni lavorativi e decorre dal momento in cui l’autorizzazione è completa, non dal primo contatto in filiale. È un dettaglio che conviene tenere presente, perché un modulo incompleto sposta in avanti l’inizio del conteggio senza che nessuno lo comunichi.
Il servizio è gratuito per espressa previsione di legge, e il ritardo ha un prezzo per chi lo causa: se il termine non viene rispettato al titolare spetta un indennizzo di quaranta euro, cui si aggiunge una maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo. Anche questo va saputo prima, perché è una somma che va richiesta e che nessuno liquida d’ufficio.
Il trasferimento riguarda i servizi di pagamento e il saldo
Si spostano gli ordini permanenti di bonifico, gli addebiti diretti ricorrenti e gli accrediti ricorrenti, insieme al saldo disponibile del vecchio rapporto. I bonifici in entrata che continuassero ad arrivare sulle vecchie coordinate vengono reindirizzati automaticamente sul nuovo conto, gratuitamente e per dodici mesi: è la rete di sicurezza che consente di avvisare con calma chi paga, senza la corsa a comunicare le nuove coordinate a tutti nello stesso giorno.
Il saldo segue i servizi, e questo è il motivo per cui la data del passaggio andrebbe scelta guardando il calendario dei pagamenti: una data appena successiva agli addebiti ricorrenti del mese lascia il margine più ampio prima della scadenza seguente, e riduce le operazioni a cavallo fra i due rapporti.
Nel passaggio a un conto corrente zero spese la continuità dei pagamenti è il punto che merita più attenzione, perché la procedura non è un travaso automatico di tutto il rapporto.
Due conseguenze vanno messe in conto. La prima è che il vecchio conto non si chiude da solo: la chiusura è un atto distinto e va chiesta espressamente, altrimenti il rapporto resta aperto con i costi che comporta.
La seconda è che si trasferiscono i servizi, non il contenitore: l’IBAN che identifica il rapporto cambia, e con esso vanno aggiornate tutte le posizioni che non rientrano nell’elenco delle operazioni ricorrenti.
Restano infatti in capo al titolare gli addebiti che non hanno la forma dell’ordine permanente o dell’addebito diretto, le utenze domiciliate presso soggetti che non figurano nello storico, gli accrediti occasionali e i rapporti con la pubblica amministrazione.
Dentro l’area unica dei pagamenti in euro i bonifici viaggiano fra paesi diversi alle stesse condizioni, ma questo non sposta il problema: ogni controparte che paga o incassa va informata delle nuove coordinate, e conviene farlo prima che il periodo di reindirizzamento si esaurisca.
Il riepilogo delle spese arriva ogni anno senza doverlo chiedere
Chi valuta un passaggio ha già in mano, senza doverlo chiedere e senza pagare nulla, il documento che gli serve per decidere. Il Riepilogo delle spese viene consegnato almeno una volta l’anno a ogni titolare e riporta quanto il conto è costato nel periodo, voce per voce. Insieme al Documento informativo sulle spese, che descrive invece le condizioni di un conto prima dell’apertura, forma la coppia di documenti su cui il confronto fra due offerte diventa un’operazione aritmetica e non un’impressione.
Il confronto ha però senso se misura la stessa cosa. Un riepilogo riferito a un periodo intero e a un’operatività reale dice quanto quel rapporto è costato davvero, mentre il documento che descrive un conto non ancora aperto dice quanto potrebbe costare in astratto, su profili di utilizzo standard che somigliano poco a quello di chi legge.
In quel prospetto compare anche l’ICC, l’indicatore dei costi complessivi che dal 2020 ha sostituito il precedente indicatore sintetico di costo, ed è il dato attraverso cui la stessa Banca d’Italia definisce gratuito un conto: gratuito è il conto il cui indicatore è pari a zero.
La formula commerciale del conto senza spese trova qui il suo criterio verificabile, al di là del nome con cui viene presentata. Il canone è una delle voci che quel prospetto espone, e l’imposta di bollo dovuta per legge resta invece un onere che nessun conto può azzerare.
Il diritto al trasferimento non dipende poi dalla situazione contabile del rapporto di partenza. Spetta anche a chi ha un saldo negativo, un finanziamento in corso o servizi accessori collegati al conto: gli obblighi pendenti possono fermare la chiusura del vecchio rapporto, non il trasferimento dei servizi. E la restituzione di carte o assegni non può essere posta come condizione per dare corso alla procedura.
Le condizioni cambiano, e il titolare può uscire senza spese
Il momento in cui il passaggio smette di essere un’ipotesi e diventa una scelta concreta è quasi sempre lo stesso: quello in cui le condizioni applicate al conto cambiano in senso sfavorevole. La legge prevede che una modifica unilaterale sia comunicata con un preavviso, e che chi non intende accettarla possa recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, conservando le condizioni precedenti fino alla liquidazione del rapporto.
Il recesso, del resto, è sempre possibile e non richiede una giustificazione. La chiusura può essere chiesta in qualsiasi momento, salvo il caso del saldo negativo, e di regola non comporta oneri; al termine la banca consegna un rendiconto con il saldo finale, che è il documento da conservare per chiudere la posizione anche sul piano fiscale.
Una variazione sfavorevole comunicata senza rispettare le forme previste resta priva di effetto. Se la comunicazione arriva e le nuove condizioni non convincono, il termine per uscire alle vecchie decorre da quella data.
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