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il parere dell’esperto

FISCALITÀ CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.

Laura Crescimbeni è Ragioniere Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti e Consulente Aziendale

 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Il Credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale è stato, inizialmente, previsto dal Dl n. 50/2017 e, poi, modificato dall’art. 4 comma 1 del DL 148/2017 convertito.

Tale disposizione prevede il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d’imposta per l’effettuazione degli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche su testate online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il valore dei suddetti investimenti deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Nel caso in cui l’anno prima non ci sia stato investimento è considerato incrementale l’intero costo degli spazi pubblicitari.

Il credito d’imposta,  utilizzabile esclusivamente in compensazione F-24, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese e pertanto tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Il credito d’imposta era inizialmente riconosciuto a decorrere dal 2018.

Per effetto del DL 148/2017 sono tuttavia agevolabili anche gli investimenti incrementali pubblici­tari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, dal 24.6.2017 (data di entrata in vigore della suddetta L. 96/2017) al 31.12.2017, fermo restando che il loro valore superi almeno dell’1% l’am­mon­tare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di infor­mazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016 (vale a dire 24.6.2016 – 31.12.2016). Restano esclusi per il 2017 gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tal caso, si provvede ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

Il decreto comunque prevede un tetto massimo individuale se i crediti richiesti superano l’ammontare delle risorse stanziate: in tal caso, si deve procedere ad una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto “con un limite individuale corrispondente a un importo pari al 5% dell’ammontare delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e del 2% delle risorse annue destinate agli investimenti” su radio e tv. Nel caso il credito d’imposta richiesto sia superiore a 150mila euro si applica il meccanismo delle “white list”.

Anticipando le disposizioni attuative dell’agevolazione, che saranno emanate con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato precisato che:

 

  • gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile;
  • sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo;
  • le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Laura Crescimbeni

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