il parere dell’esperto
FISCALITÀ Rottamazione Ter – Definizione agevolata delle cartelle
15 Gennaio 2019
La rubrica “Il parere dell’esperto” è uno spazio affidato a persone specializzate su argomenti di vasto interesse
Michele Paolucci, Dottore Commercialista e Revisore Legale
Rottamazione Ter – Definizione agevolata delle cartelle
Il decreto fiscale (D.L. n. 119/2018) ha riproposto la rottamazione delle cartelle, ampliando il termine per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”), e ha previsto la possibilità di usufruire dell’agevolazione con la rideterminazione del carico dovuto anche per i soggetti decaduti dalla precedente edizione della definizione agevolata.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Un’importante novità è rappresentata dal fatto che la presentazione della domanda di adesione alla “rottamazione-ter” consentirà ai datori di lavoro e gli altri soggetti obbligati al pagamento di contributi previdenziali, assistenziali nonché premi assicurativi, con debiti presso l’agente della riscossione di ottenere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC sin dalla data di presentazione della stessa.
Ulteriori novità della “rottamazione-ter” a favore del contribuente riguardano la possibilità di pagamento in forma rateale, e in particolare:
- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
- un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata per gli stessi carichi.
Michele Paolucci
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