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Cronaca

JESI Referendum contro spostameno della fontana: Tar respinge il ricorso

Il Comitato Piazzalibera si era rivolto al Tribunale amministrativo in merito alla contestata traslazione ma “nella fattispecie in esame la scelta di diversamente allocare l’opera pubblica in questione ha raggiunto avanzate fasi di sviluppo

JESI, 15 luglio 2021 – Il Tar ha respinto il ricorso del comitato Piazzalibera circa l’inammissibilità del referendum sullo spostamento della fontana da Piazza Federico II a Piazza della Repubblica (foto in primo piano).

piazza Federico II
Piazza Federico II quando ancora non era avvenuta la traslazione della fontana

Il Tribunale amministrativo delle Marche, lo scorso aprile, aveva respinto la sospensiva del ricorso contro il parere dei Garanti che aveva bocciato la richiesta referendaria in merito alla traslazione.

Nella giornata di oggi è arrivata la sentenza sul discusso trasferimento ritenendo la correttezza del provvedimento dei Garanti dato che le delibere, sempre secondo il Tar, non sono atti generali, e incidono su aspetti urbanistici. E il Tar era competente in materia e i ricorrenti assolutamente legittimati.

«In considerazione della peculiarità della controversia e della novità delle questioni affrontate, sussistono i presupposti per compensare le spese di giudizio tra le parti», si legge nella pronuncia. E ancora: «Poiché anche nella fattispecie in esame la scelta di diversamente allocare l’opera pubblica in questione ha raggiunto avanzate fasi di sviluppo sia procedimentale che esecutivo (come documentato dalla difesa del Comune, l’Amministrazione, con ulteriori e successivi provvedimenti ha già provveduto all’affidamento e alla consegna dei lavori, i quali sono in stato di avanzamento), la valutazione in ordine all’ammissibilità del quesito referendario implica anche di dover tener conto degli effetti dell’esito del
referendum sull’attività conseguente
e quindi dell’opportunità di rimettere al giudizio popolare una scelta siffatta».

Per la decisione del Tar ha dunque inciso la tempistica ma anche l’inserimento dei lavori nel Piperru (programma di riqualificazione urbana) tramite delibera.

Del tutto irrilevante, ai fini della decisione del Tar, è stato considerato l’aspetto finanziario «evidenziato come motivo ostativo al referendum nelle sole memorie difensive del Comune nonché nella memoria istruttoria dello stesso Comune rivolta al Comitato dei Garanti datata 12 gennaio 2021, dato che tale aspetto non è stato addotto quale ulteriore profilo di inammissibilità del referendum nella gravata decisione del Comitato medesimo né, come è evidente, ha costituito motivo di censura».

(e.d.)      

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