il parere dell’esperto
GIURISPRUDENZA LA VIOLENZA DI GENERE
21 Marzo 2018
Un nostro spazio quotidiano affidato ad esperti di settore. La rubrica “Il parere dell’esperto” si interesserà di Fiscalità, Medicina, Psicologia, Giurisprudenza, Osteopatia e Nutrizione.
Silvia Bugatti è avvocato e tratta tanto questioni penali che civili. Custode Giudiziale nelle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Ancona
FEMMINICIDIO E MISURE A TUTELA DELLE DONNE
Con l’espressione violenza di genere si intende ogni forma di aggressione perpetrata nei confronti di una specifica categoria. Nella violenza di genere rientrano condotte quali l’aggressione lo stalking e l’uccisione che, ove abbia come destinataria una donna si può definire anche femminicidio.
Il codice penale non prevede ovviamente una pena differente per chi uccide una donna o un uomo, ma un unica pena per il reato di omicidio. Il termine femminicidio ha iniziato ad essere utilizzato nel linguaggio comune per evidenziare negativamente un retaggio culturale di natura patriarcale e maschilista.
Di fronte purtroppo a un numero sempre in crescita di donne uccise da compagni, mariti , colleghi e amanti abbandonati il Legislatore ha emanato il decreto legge 14.08.2013 n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche’ in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15/10/2013, n. 242).”
La legge prevede misure di prevenzione volte precipuamente a prevenire la violenza domestica, intendendo tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che si condivida la residenza.
La prevenzione viene quindi in primo luogo attuata mediante la promozione di un educazione all’uguaglianza, al rispetto del genere femminile. Alla prevenzione seguono poi forme di sostegno concrete, volte alla creazione di figure professionali in grado di assistere le vittime e strutture protette atte ad accoglierle.
Ricordiamo per completezza, che il nostro codice di procedura penale già prevedeva, pertanto in epoca pregressa rispetto alla legge 119/2013, all’art. 282 la possibilità di ottenere un ordine di allontanamento dalla casa coniugale ovvero, di non farvi rientro, e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.
Si richiama infine per quanto afferente le misure economiche a sostegno delle vittime, una recente Cassazione Penale sez. IV, sentenza 20/03/2017 n° 13497 la quale si pronuncia in merito alla discrezionalità concessa al giudice penale di ammettere al gratuito patrocinio a spese dello Stato la persona offesa dal reato, anche in deroga ai limiti di reddito vigenti.
Avvocato Silvia Bugatti
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